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La cartella di pagamento: nullità per carenza di motivazione e sanatoria per raggiungimento dello scopo

Cass. Civ. 3707/16

Il fatto. G.E. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso una cartella di pagamento di Equitalia che, quale causale del credito, indicava genericamente un atto giudiziario senza riportarne gli estremi (nella fattispecie, una sentenza penale di condanna e un provvedimento di liquidazione del compenso al custode nominato nell’ambito dello stesso procedimento penale).

Il Tribunale, ritenendo che la cartella avrebbe dovuto riportare gli estremi dei provvedimenti giudiziari posti a fondamento della pretesa impositiva, al fine di consentire al debitore di identificare esattamente le ragioni della pretesa creditoria azionata, accoglieva l’opposizione e dichiarava la nullità della cartella esattoriale per carenza di motivazione.

Avverso la Sentenza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione Equitalia, la quale evidenziava che, nel caso di specie, la nullità, quand’anche esistente, sarebbe stata in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo, atteso che l’opponente, con l’impugnazione, aveva dimostrato di conoscere i presupposti impositivi, senza peraltro allegare né provare alcun pregiudizio concreto derivato al suo diritto di difesa in ragione del vizio di motivazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 3707/2016, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Equitalia.

Confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato con la sentenza n. 11722/10 delle Sezioni Unite, la Corte di legittimità ha infatti ribadito che il difetto di motivazione di una cartella esattoriale non può portare a una dichiarazione di nullità, qualora la cartella sia stata impugnata dal contribuente che, in tal modo, abbia dato prova di conoscere i presupposti dell’imposizione (per averli puntualmente contestati) e non abbia allegato nè specificatamente provato il concreto pregiudizio che l’incompletezza delle informazioni ivi riportate abbia comportato al suo diritto di difesa.

Anche a prescindere dall’effettiva notifica dei provvedimenti posti a fondamento della pretesa impositiva al destinatario -ha chiarito la Corte-, “ciò che rileva, ai fini della sanatoria per raggiungimento dello scopo, è se, comunque, la cartella di pagamento conten(ga) gli elementi minimi per consentire a quest’ultimo di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito”.

Con questa Pronuncia, la Corte di Cassazione ha poi avuto modo di ricordare quali siano i rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto pretese di natura diversa da quella tributaria, e chi sia legittimato passivo nel giudizio relativo ai vizi della cartella.

Quanto ai mezzi di impugnazione, la Corte ha ribadito che, oltre all’eventuale rimedio c.d. recuperatorio (attinente al merito della pretesa), avverso la cartella esattoriale è esperibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., se si contesta la legittimità dell’iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell’obbligo, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., se si deducono invece vizi formali della cartella o degli atti presupposti.

Quanto alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione, la Corte ha infine ricordato che l’impugnazione di una cartella proveniente dall’Agente della riscossione per motivi che attengono a vizi della cartella (vizi di motivazione compresi) deve essere rivolta nei confronti dello stesso e non nei confronti dell’ente impositore (al quale potrà essere eventualmente esteso il giudizio).