Covid-19
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Covid-19 è una emergenza sanitaria che sta avendo effetti devastanti sulla tenuta del nostro sistema sanitario e che testerà la tenuta del nostro sistema imprenditoriale. Lo scenario economico che ci apprestiamo ad affrontare appare infatti connotato da grande incertezza. Calo del fatturato e difficile prevedibilità circa la durata degli effetti della pandemia rende necessario un tempestivo check-up per garantire condizioni di sicurezza all’interno della propria attività ed evitare squilibri o rischi finanziari nel medio periodo. Con una serie di articoli, analizziamo le novità legislative introdotte per fronteggiare il virus.
Liquidità
Misure per garantire la liquidità alle PMI
La gestione dell’emergenza ha condotto le associazioni di categoria, prima, ed il governo, poi, ad assumere misure che sono state via via aggiustate per garantire maggiore efficacia alla risposta contro la stretta di liquidità.
Ai primi di marzo, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le principali Associazioni di impresa hanno raggiunto una intesa per consentire la moratoria per un anno dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. Tali misure tuttavia, affidate alla responsabilità privata, sono apparse subito insufficienti e, in assenza di un intervento normativo, rischiavano, peraltro, di avere conseguenze negative sul rating creditizio delle imprese che avessero chiesto la moratoria.
Il governo è intervenuto con il decreto Cura Italia (D.L. 18/20) prevedendo con riferimento ai rapporti bancari essenzialmente due linee di intervento: (1) la previsione di una moratoria sui finanziamenti esistenti a prescindere dalla forma tecnica utilizzata (aperture di credito a revoca, prestiti non rateali, mutui o altre finanziamenti a rimborso rateale) fino al 30 settembre 2020 e (2) la previsione di una garanzia allargata da parte del Medio credito centrale (MCC) per supportare nuove istruttorie di credito.
Per potere usufruire della moratoria, il richiedente deve trasmettere una comunicazione all’istituto di credito via pec autocertificando le condizioni per accedervi e, in particolare, certificando (a) di avere avuto una restrizione di fatturato a causa di COVID-19 e (b) di non avere crediti deteriorati.
Le richieste di moratoria sono state moltissime, mentre la disciplina relativa alle garanzie statali sulle nuove linee di credito si è rivelata da subito insufficiente.
Il decreto liquidità (D.L. 23/20) si è proposto di superare i limiti del precedente decreto (che peraltro si applicava solamente a società che non avessero posizioni deteriorate) ed ha introdotto misure più estese con l’intervento, oltre che di MCC, anche di SACE nella veste di garante.
Il nuovo art. 13 D.L. Liquidità (D.L. 23/20) ha abrogato e superato la precedente disciplina (contenuta nell’art. 49 D.L. Cura Italia) in tema di garanzia a supporto delle nuove istruttorie di credito ed ha previsto una garanzia al 90% di MCC sul credito messo a disposizione alle PMI.
AI fine di beneficiare della garanzia il prestito dovrà:
- non essere superiore alla somma maggiore tra: (a) il 25% del fatturato dell’anno 2019, (b) il doppio della spesa salariale e contributiva dell’impresa nel 2019, o (c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi;
- non essere superiore ai 5 milioni di euro;
Con una previsione leggermente più coraggiosa, il decreto prevede che anche le imprese che hanno posizioni deteriorate ma non in sofferenza possono accedere alla garanzia se la loro “inadempienza probabile” o la loro posizione “scaduta o sconfinante deteriorata” (per usare la terminologia di cui alla matrice dei conti Banca d’Italia) sia stata classificata in tal modo dopo il 31 gennaio 2020.
Non solo. Si prevede altresì che la garanzia, ma fino all’80%, possa supportare la rinegoziazione di posizioni debitorie dell’impresa (che possono prevedere anche misure di “forbearance” ovvero di allungamento) purchè alla rinegoziazione si accompagni la concessione di nuova finanza per almeno il 10%.
La misura, tuttavia, sconta le necessità di una istruttoria bancaria che, seppure semplificata, rimane necessaria e rischia pertanto di essere inidionea a fronteggiare esigenze di liquidità immediata.
Il decreto liquidità prevede altresì la possibilità di accedere ad un nuovo finanziamento di euro 25.000 con una istruttoria supersemplificata che il decreto ottiene grazie alla garanzia pari al 100% del finanziamento. Con riferimento a tale misura, il sistema bancario ha iniziato a raccogliere le richieste nella consapevolezza di dovere operare con grande velocità.
Pertanto, le imprese hanno sostanzialmente a disposizione quattro strumenti:
- La moratoria ordinaria secondo la convenzione ABI che probabilmente diverrà strumento poco ricercato sia dagli istituti di credito che dalle imprese;
- L’accesso a liquidità garantita per euro 25.000;
- La moratoria delle linee e dei finanziamenti in corso di esecuzione;
- La richiesta di nuove linee di credito con la garanzia del Medio credito Centrale (per le quali il sistema bancario si deve ancora attrezzare).
Il superprivilegio del mediocredito centrale
E’ importante una raccomandazione: quando si accede alla garanzia del MCC bisogna rammentare che l’articolo 8-bis, comma 3 L. 33/15 prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, numero 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46, e successive modificazioni”. In sostanza, quando il fondo di garanzia paga anche un credito chirografario assume la veste di credito privilegiato.
Ciò deve raccomandare particolare cautela nell’accedere a tale forma di garanzia poichè laddove le cose finiscano per andare in modo diverso da come ci si aspetta al momento dell’accesso alla garanzia, l’impresa si può trovare a fronteggiare una mole di crediti privilegiati tale da rendere impossibile una ristrutturazione concorsuale del debito, nonchè problemi in sede di liquidazione con l’aumento altresì dei rischi di bancarotta preferenziale.
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