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Con l’ordinanza n. 14442 del 27 maggio 2019, la Suprema Corte di Cassazione muta il proprio orientamento in merito all’accettazione beneficiata di eredità da parte  di enti non societari.

IL CASO

La decisione in commento trae origine dal giudizio promosso da un soggetto nei confronti di una fondazione, alla quale la sorella dell’attore aveva interamente devoluto la propria eredità. Pur avendo effettuato l’accettazione beneficiata dell’eredità, la fondazione non aveva proceduto alla tempestiva redazione dell’inventario nei tre mesi, provvedendo solo successivamente ad un ulteriore atto di accettazione beneficiata ed alla redazione di inventario nei termini prescritti. Il soggetto procedente ha chiesto pertanto che l’ente venisse dichiarato decaduto dal diritto di accettare l’eredità della sorella. Il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda attorea.

Entrambi i giudici hanno concluso che qualora non siano osservate le formalità prescritte per legge, nel caso di accettazione di eredità degli enti non societari, ad esempio in caso di mancata redazione dell’inventario nel termine previsto, l’accettazione è inefficace. Gli stessi giudici però hanno precisato che, nonostante tale inefficacia, la persona giuridica conserva in ogni caso il diritto di accettare l’eredità nei confronti del testatore, dando quindi luogo eventualmente ad una nova procedura di accettazione beneficiata nei limiti di prescrizione del diritto di accettare.

L’originario attore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che dall’inefficacia dell’accettazione beneficiata a causa della mancata redazione dell’inventario nei termini sarebbe discesa la definitiva decadenza dal beneficio di inventario.

LE MOTIVAZIONI

Nell’analisi del ricorso, la Suprema Corte di Cassazione muove dalla constatazione che l’accettazione di eredità con beneficio di inventario è fattispecie a formazione progressiva, componendosi di una pluralità di atti che combinati tra di loro risultano comunque indissolubilmente connessi. Pertanto sia la dichiarazione che l’inventario sono elementi costitutivi della fattispecie, entrambi necessari affinché possa realizzarsi la finalità tipica dell’accettazione beneficiata.

La Corte di Cassazione, in passato, aveva aderito all’orientamento secondo il quale dal mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione beneficiata discendesse la decadenza dal diritto di accettare l’eredità.  Con l’ordinanza in commento si assiste invece ad un incisivo mutamento di indirizzo non ritenendo più condivisibile che dalla mancata o tardiva formazione dell’inventario discenda la perdita del diritto di accettare l’eredità.

La Corte ha osservato che nel caso di devoluzione di eredità ad un ente e di accettazione beneficiata non seguita dalla redazione dell’inventario nel termine previsto, la predetta accettazione perda i suoi effetti. In ogni caso questo non impedisce che l’ente possa comunque procedere ad una nuova accettazione beneficiata ed al successivo inventario nel rispetto dei termini, fatti salvi, ovviamente, gli effetti estintivi conseguenti alla prescrizione del diritto di accettare.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso ritenendo che, nel caso di specie, la prima accettazione effettuata dalla fondazione debba necessariamente dichiararsi inefficace, non essendo stata seguita dalla redazione dell’inventario nel termine previsto; ma tale inefficacia, pur determinando il mancato acquisto della qualità di erede da parte della fondazione, non comporta tuttavia la decadenza dal diritto di accettare l’eredità. Il successivo atto di accettazione beneficiata seguito dalla redazione di inventario nei termini è quindi da considerarsi pienamente valido ed efficace e pertanto idoneo ad attribuire all’ente la qualità di erede beneficiato.

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avv. Eleonora Alari

avv. Marco Amorese