Seleziona una pagina

Covid-19

Una guida per reagire

Il Decreto “CURA ITALIA” in pillole

COvid AlertS

Covid-19 è una emergenza sanitaria che sta avendo effetti devastanti sulla tenuta del nostro sistema sanitario e che testerà la tenuta del nostro sistema imprenditoriale.  Lo scenario economico che ci apprestiamo ad affrontare appare infatti connotato da grande incertezza. Calo del fatturato e difficile prevedibilità circa la durata degli effetti della pandemia rende necessario un tempestivo check-up per garantire condizioni di sicurezza all’interno della propria attività ed evitare squilibri o rischi finanziari nel medio periodo. Con una serie di articoli, analizziamo le novità legislative introdotte per fronteggiare il virus.

Lavoro e Safety

Lavorare in sicurezza 

Al fine di potere garantire condizioni di sicurezza nell’attività produttiva, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il protocollo è uno strumento certamente utile ma non esonera l’imprenditore dal rispetto delle misure previste in via generale per legge e della necessità di adeguare il proprio assetto di safety. 

Utilizzare adeguati ammortizzatori sociali

Sono due le direttrici che guidano l’azione del Governo in ordine alla concessione degli ammortizzatori sociali: la prima è semplificare le procedure; la seconda è allargare l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno a tutti i settori produttivi.

Il decreto legge “Cura Italia” si occupa in prima battuta delle aziende già coperte dalla CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e dall’assegno ordinario. Come noto, essi sono entrambi strumenti di integrazione del reddito in costanza di rapporto lavorativo, che intervengono in caso di sospensione, riduzione, o cessazione dell’attività lavorativa.

Per ciò che concerne la CIGO il trattamento ordinario di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (nei limiti di un massimale mensile che varia in relazione allo stipendio base tra €993,21 e €1193,75). Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale,  è la prestazione minima garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 del D. Lgs. 148/2015)  la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti e dai Fondi bilaterali alternativi (art. 27 del D. Lgs. 148/2015). Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono le medesime previste per la concessione della CIGO nonché quelle richieste per la concessione della CIGS (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale)

L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di Integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterale o fondi di solidarietà bilaterali alternativi in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

Misure straordinarie di integrazione salariale

A fronte di tale ormai consolidato sistema di integrazione salariale, il D.L. “Cura Italia” prevede che:

CIGO e FIS (Fondo di integrazione salariale)

  • i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario indicando la causale “emergenza COVID-19”;
  • NON è necessario stipulare l’accordo sindacale ordinariamente previsto;
  • si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.lgs. 148/2015 (seppure la norma, inmodo che desta alcune problematiche applicative, ribadisce la necessità di provvedere ad un esame congiunto che può essere svolto anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta);
  • si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.lgs. 148/2015);
  • la richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e comunque, entro il mese di agosto 2020;
  • i lavoratori destinatari dei provvedimenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020 e ai medesimi non si applica la disposizione per cui i lavatori medesimi debbano possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale;
  • la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti relativi alla sussistenza delle causali necessarie per la concessione della CIGO;
  • i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19”, sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive per la concessione del trattamento di integrazione salariale  previste dall’art. 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile) del d.lgs. 148/2015, e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli artt. 12 e 22), e 39 de decreto legislativo, n. 148 del 2015. Inoltre tali termini sono neutralizzati ai fini delle successive richieste;
  • limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale (la misura delle prestazioni erogate dal FIS non può essere superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso) di cui all’art. 29, comma4, secondo periodo del d.lgs. 148/2015;
  • limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi con causale “emergenza COVID-19”, non si applica la contribuzione addizionale;
  • l’assegno ordinario con causale “Emergenza COVID-19” è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro;
  • con le stesse modalità è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi;
  • previsione di un limite massimo di spesa monitorato dall’INPS quantificato in 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Passaggio dalla CIGS al trattamento ordinario

L’art. 20 del decreto legge n. 18/2020 prevede che le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario, che sospende e sostituisce il trattamento straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane. Nel caso di concessione del trattamento ordinario in sostituzione del trattamento straordinario non si applicano i contributi addizionali a carico delle imprese

 
Passaggio dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario

Analogamente a quanto disposto per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, si introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà, per un periodo non superiore a 9 settimane, senza pagamento di contributi addizionali.

In data 28 marzo 2020, INPS ha emesso la circolare n. 47/2020 per chiarire alcuni profili applicativi.

In data 31 marzo 2020, al fine di assicurare il tempestivo pagamento dell’integrazione salariale, ABI e le principali sigle sindacali hanno stipulato un accordo per garantire l’anticipazione della retribuzione che sarà rifusa al sistema bancario direttamente dall’ente previdenziale

 

FONDI BILATERALI

Misure simili a quelle previste in materia di cassa sono state approntate dai fondi bilaterali istituiti anche al fine di facilitare l’accesso alle misure di integrazione salariale (vedi FSBA).

 

CASSA IN DEROGA

Alle aziende prive di tutela è concessa la cassa integrazione in deroga.

Il decreto “Cura Italia” fa salve le previsioni di cui agli artt. 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, relative alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna). 

Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

In pratica, il trattamento è previsto anche per le aziende con un solo dipendente. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Per ciò che concerne i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

  • deve sussistere un previo accordo fra Regioni, province autonome, e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative, anche in via telematica (Vedi Lombardia; Piemonte; Veneto; Emilia Romagna)
  • possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19;
  • i lavoratori che richiedono il trattamento devono già essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020;
  • per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari;
  • spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto;
  • le domande devono essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse;
  • per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue (Dm Lavoro n. 83473 del 1 agosto 2014, e una successiva circolare connessa INPS n. 107 del 2015).

Accanto a Te