Seleziona una pagina

La variabile consecuzione tra procedure: il caso delle società di persone

Cass. Civ. n. 7324/2016

Il principio della consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e il fallimento non trova applicazione con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente personali di una società di persone, in quanto il concordato preventivo della società ha effetto nei confronti dei soci esclusivamente per i debiti sociali.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 7324/2016, nel decidere un ricorso presentato da un istituto di credito avverso un decreto del Tribunale di Verona che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo di un fallimento, formulata dalla stessa banca ricorrente.

Nel merito, la ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in accomandita semplice e dei tre soci accomandatari, asserendo di essere creditrice di una diversa società, operante nel settore della distribuzione alimentare, per l’importo di € 238.802,84, quale scoperto di conto corrente. Detta apertura di credito era assistita da fideiussione solidale di due dei soci illimitatamente responsabili della società fallita, prima ammessa a concordato preventivo. Nel ricorso ex art 93 L.F. la banca aveva chiesto l’ ammissione del credito al privilegio ipotecario, in virtù dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni dei soci della fallita, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti dei due soci accomandatari e garanti in solido. In sede di esame delle domande di ammissione, il Giudice delegato aveva revocato in via breve l’iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata nei sei mesi precedenti all’ammissione della procedura di concordato, seguita poi dal fallimento della società e dei soci garanti. Nell’ambito del giudizio di opposizione, il Tribunale, ritenuta sussistente la continuità tra le procedure di concordato e fallimento, confermava l’ammissione del credito della banca al chirografo.

La ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art 67, comma 1 n. 4 L.F. in combinato disposto con gli artt. 5, 160, 169 e 147 L.F., in quanto la consecutività sussiste soltanto qualora vi sia una pluralità di procedure, situazione che, a dire della banca ricorrente, non sussisteva nel caso di specie. I beni dei soci accomandatari sui quali è stata iscritta l’ipoteca giudiziale, assoggettata a revocatoria per il fallimento “consecutivo”, sono stati assoggettati soltanto al fallimento, mentre l’ammissione al concordato è stata disposta esclusivamente nei confronti della società.

Il Collegio, nel motivare la sentenza, ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel considerare che la consecuzione delle procedure, ossia la considerazione unitaria della procedura di concordato a cui segua quella di fallimento, determina, con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione al momento dell’ammissione al concordato del termine del periodo sospetto, in quanto la successiva dichiarazione di fallimento è conseguenza del medesimo stato d’insolvenza.

Sulla base di questa premessa, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che il principio della consecuzione delle procedure non può trovare applicazione con riferimento ai creditori personali dei soci di una società di persone, in quanto l’efficacia del concordato nei confronti dei soci è limitata ai debiti sociali e non a quelli personali. La richiesta di concordato formulata dai soci illimitatamente responsabili, contestualmente al concordato della società, è inammissibile, in quanto i soci non rivestono la qualifica di imprenditori. Ne consegue che l’efficacia del concordato della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ex art 184 comma 2 L.F., non coinvolge i crediti personali dei soci, che, pertanto, non possono essere sottoposti alla falcida concordataria.

In applicazione di detti principi, la Corte ha accolto il ricorso della banca ricorrente, sottolineando che la mancata applicazione del principio di consecuzione delle procedure per i debiti personali dei soci accomandatari, implica che il termine per l’esercizio delle azioni revocatorie venga calcolato dalla data di dichiarazione del fallimento dei soci accomandatari, ai sensi dell’art 147 L.F., anziché dalla data di ammissione della società di persone al concordato.