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I nuovi termini del contratto a tempo determinato. L’1 novembre scattano i nuovi obblighi per i rinnovi.

Con il c.d. “Decreto dignità” (DL 87/2018 convertito in legge con L. 96/18) il governo ha inteso riformare alcuni profili importanti del rapporto di lavoro a tempo determinato, che pare essere divenuta la vera cartina di tornasole tra tutela del lavoro stabile e favore alla flessibilità. Il corpus normativo di riferimento continuano ad essere gli artt. 19-29 del D. Lgs. 81/2015, al quale il Decreto ha apportato limitate ma importanti modifiche.

Il Decreto dignità, infatti, ha mutato i presupposti entro i quali è possibile per un’impresa fare fronte alle proprie esigenze di personale con rapporti a termine.  La regola generale, infatti, diventa che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Detto termine potrà essere allungato a 24 mesi solo per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Appare evidente come l’esigenza di individuare esigenze “estranee all’ordinaria attività” ovvero “esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili” restringe fortemente il campo dello strumento, rendendo di fatto possibile un termine più lungo dei 12 mesi solo per sostituire lavoratori che già lavorano all’interno dell’azienda.

Il decreto prevede, inoltre, un criterio formale rigoroso per la stipula del patto con il quale le parti appongono un termine al contratto di lavoro: il patto deve risultare esplicitamente per iscritto e indicare le specifiche ragioni organizzative che giustificano l’apposizione del termine. In ogni caso, i contratti a termine tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore non possono eccedere i 24 mesi. L’arco temporale di ventiquattro mesi costituisce altresì il limite massimo entro cui le parti possono prorogare il contratto a termine (e sempre laddove esistano le condizioni che giustifichino un prolungamento del termine per ventiquattro mesi). Il contratto, inoltre, potrà essere prorogato per un massimo di quattro volte.

Il superamento del numero di rinnovi o dell’arco temporale di 24 mesi comporta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

Le nuove regole, che non sono estese alle pubbliche amministrazioni, si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Ciò significa che i contratti a tempo determinato la cui naturale scadenza è successiva al 31 ottobre potranno arrivare a conclusione anche se il termine stabilito eccede le soglie stabilite dal Decreto dignità-

Appare pertanto opportuno che le imprese che abbiano in corso contratti a tempo determinato si organizzino per tempo per riorganizzare le forme contrattuali scelte per fare fronte ad esigenze temporanee di lavoro.