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La Cassazione riconosce la libertà alle parti di scegliere il giudice a cui affidare la risoluzione delle controversie

Con una recente pronuncia, n. 27072/2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che nell’ambito di un contratto atipico di buying agency che presenta elementi di internazionalità, è valida la clausola compromissoria con la quale le parti concordano di affidare la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad un giudice o ad un arbitro straniero, derogando alla giurisdizione italiana. Nel dettaglio, una società italiana aveva convenuto in giudizio una società statunitense, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito all’ingiustificato recesso dal contratto di buying agency agreement concluso tra le parti. Il Giudice di prime cure aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, riconoscendo che la vertenza dovesse essere decisa da un giudice statunitese. La Corte territoriale, accogliendo il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, affermò la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo la parti davanti al tribunale. Propose ricorso per Cassazione la società statunitense, disatteso dalla Suprema Corte, in quanto inammissibile, poiché formulato avverso una sentenza che non definiva neppure parzialmente il merito. Riassunto il Giudizio davanti al tribunale di Firenze, il giudice di primo grado dichiarava la validità della clausola compromissoria inserita nel contratto, che devolveva la risoluzione delle controversie insorte al collegio arbitrale dello stato di New York. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte Territoriale. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la società italiana. La Suprema Corte motiva la pronuncia in esame, soffermandosi sulla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti. Il giudice di prime cure, infatti, aveva ritenuto che dal testo del contratto emergesse la comune intenzione delle parti di concludere un contratto di buying agency che non ricalcasse lo schema del tipico contratto di agenzia e, come tale, non caratterizzato dall’indisponibilità dei diritti nascenti dal disposto dell’art 1751 c.c.. Sulla base di tali premesse, i Giudici di Piazza Cavour hanno quindi riconosciuto la possibilità di derogare la giurisdizione italiana, secondo quanto stabilito dall’art 4 comma 2 della L. 218/1995.