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La Corte di Giustizia interpreta l’art. 13, paragrafo 1, secondo comma della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio

La Corte di Giustizia con una sentenza del 19 gennaio 2017 (C-344/15) è tornata ad occuparsi dell’interpretazione dell’art 13 paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006 (relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), che già in passato era stata oggetto di pronunce della Corte UE a causa della non semplice esegesi dell’articolo in esame, affermando che un ente di diritto pubblico che esercita attività diretta ad offrire accesso ad una strada dietro il pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade, sulla base di un contratto concluso con l’ente pubblico interessato.

L’art. 13, paragrafo 1, comma 2, direttiva 2006/112/CE prevede una limitazione alla regola che vieta l’assoggettamento all’iva degli enti di diritto pubblico per le attività economiche da essi compiute in quanto pubbliche autorità, prevista dal paragrafo 1, comma 1 dell’art. 13. Infatti, il secondo comma del paragrafo 1 dell’art 13 stabilisce che gli enti pubblici sono considerati soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto per le attività economiche svolte, nei casi in cui il mancato assoggettamento comporterebbe una distorsione della concorrenza di una certa importanza.

La Corte Ue, nel motivare la pronuncia in esame, ha ribadito alcuni principi già affermati dalla giurisprudenza della Corte stessa, stabilendo che la sola presenza sul mercato di operatori privati non dimostra la sussistenza di concorrenza effettiva o potenziale, né la distorsione di concorrenza di una certa importanza. Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 13, paragrafo 1, comma 2 direttiva 2006/112/CE, la concorrenza deve essere reale e deve essere valutata tenuto conto delle circostanze economiche e delle modalità con cui gli enti pubblici esercitano le attività economica. Ne deriva che in assenza di concorrenza reale, l’ente pubblico non sarà considerato soggetto passivo d’imposta.