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La rettifica del bilancio impugnato e le ripercussioni sui bilanci successivi

Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2016 n. 4522

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione, nel decidere un ricorso sull’impugnativa di bilancio di esercizio di una società per azioni, ha riaffermato alcuni importanti principi in tema di diritto alla percezione degli utili da parte dei soci e di redazione di un bilancio d’esercizio rettificato, in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza che detemini l’irregolarità del bilancio.

La società ricorrente lamentava che il Giudice di secondo grado non avesse riconosciuto il suo diritto alla percezione degli utili risultanti dalla rettifica dei precedenti bilanci d’esercizio, operata dagli amministratori della società per azioni della quale la ricorrente era azionista in ottemperanza a quanto disposto dalla pronuncia che aveva dichiarato la nullità dei bilanci stessi. La ricorrente, inoltre, censurava la sentenza di secondo grado, in quanto, a suo dire, escludeva la violazione dei principi di chiarezza e precisione nella redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio (bilancio al 31.07.2005), approvato con la stessa delibera del 21.11.2005

Il Supremo Collegio, condividendo la conclusione del Giudice di secondo grado circa l’esclusione del diritto della ricorrente alla percezione degli utili, ha precisato che dall’art 2433 c.c. non discende il diritto degli azionisti alla distribuzione degli utili, poiché tale diritto sorge soltanto nel momento in cui la maggioranza assembleare dispone l’erogazione ai soci. L’assemblea, infatti, può decidere di accantonare gli utili ovvero di reimpiegare gli stessi nell’interesse della società.

Orbene, nella vicenda in esame la delibera assembleare del 21.11.2005 aveva disposto “il riporto a nuovo del residuo degli utili” dei bilanci rettificati (relativi agli anni 1979, 1980 e 1981), conformemente, peraltro, a quanto stabilito dallo statuto sociale vigente nel 2005. Ne conseguiva che in capo alla ricorrente non sussisteva alcun diritto di partecipare alla percezione dei dividendi.

Il ricorso veniva rigettato anche con riferimento alla seconda censura sollevata dall’appellante e relativa al diritto del socio a far valere la pretesa violazione dei principi di chiarezza e veridicità dei bilanci.

Secondo la ricostruzione della ricorrente, il bilancio d’esercizio al 31.07.2005 violava i principi sanciti dall’art. 2423 comma 2 c.c. e pertanto doveva considerarsi nulla la delibera con cui lo stesso bilancio era stato approvato. Nel dettaglio, la ricorrente asseriva che il bilancio approvato con la delibera oggetto d’impugnazione (bilancio al 31.07.2005) ometteva di indicare dati emergenti della rettifica operata sui bilanci relativi agli anni 1979, 1980 e 1981.

Il principio di continuità dei valori di bilancio trova applicazione anche nel caso in cui l’esattezza o la legittimità del bilancio dell’anno precedente sia stata messa in discussione in sede contenziosa. Il dovere degli amministratori di apportare al bilancio le modifiche imposte dalla sentenza che definisce la controversia sorta sull’esattezza e la legittimità del bilancio, nasce soltanto con il passaggio in giudicato della pronuncia. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i bilanci rettificati non dovevano avere necessariamente effetto sul bilancio successivo alla delibera relativa all’approvazione dei bilanci rettificati.

L’assemblea, nel caso in esame, ha rettificato i bilanci precedentemente impugnati (relativi agli anni 1979, 1980 e 1981), per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia resa dalla Cassazione sull’impugnativa dei precedenti bilanci (Cass.n. 23976/2004). Tale rettifica, come accertato dalla stessa sentenza impugnata, è conforme alle delibere di approvazione dei bilanci successivi a quelli impugnati, dichiarate valide o considerate tali, in quanto non impugnate (le delibere di approvazione dei bilanci dal 1982 al 2005 non hanno infatti dato luogo ad alcuna contestazione).

I giudici di Piazza Cavour hanno quindi condiviso l’assunto della Corte d’appello, ribadendo che la delibera del 21.11.2005 è immune dalle censure concernenti i principi di chiarezza e di veridicità del bilancio, poiché i bilanci rettificati non dovevano produrre alcun effetto sul bilancio al 31.07.2005.