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L’amministratore di società commerciale utilizzata per il mero godimento di immobili non è obbligato all’iscrizione alla gestione commercianti

Con due sentenze gemelle, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., 30.12.2016 n. 27588/16 e Cass. Civ. 30.12.2016 n. 27589/16)  ha affermato  che “ai sensi dell’art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l’art. 29 L. n. 160/1975, e dell’art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto assicuratore”.