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Col D.Lgs n.28 del 10 marzo 2023, l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2020/1828, introducendo l’azione rappresentativa nel Codice di consumo. Viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, promossa da un’ente legittimato nei confronti di professionisti, e finalizzata ad ottenere un provvedimento inibitorio e/o compensativo. Sebbene il recepimento della direttiva fosse fissato entro il 25 dicembre 2022, pochi Stati membri l’hanno effettuato per ora. Ad esempio, la Francia è ancora in fase di proposta, sulla quale il Consiglio di Stato francese ha recentemente espresso il proprio parere (il 9 febbraio 2023).

La novità principale della direttiva, come parte del suo obiettivo di stabilire un mecanismo europeo armonizzato in materia di azioni collettive, è l’introduzione di azioni rappresentative transfrontaliere. Si tratta di “un’azione intentata da un’ente legittimato in uno Stato membro diverso da quello in cui l’ente legittimato stesso è stato designato”. Permette quindi ad enti di altri Stati membri di agire davanti all’autorità italiana e viceversa. Nel diritto italiano, gli enti legittimati a proporre siffatte azioni trasfrontaliere verranno elencati in una sezione speciale di cui all’articolo 137 del Codice del consumo. Potranno essere iscritti gli enti o le associazioni che soddasfano i requisiti enumerati dall’articolo 140 quinquies comma 2 dello stesso codice, tra cui: un’attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori, l’assenza di fine di lucro, il non essere assoggettati a procedure d’insolvenza, l’assenza d’influenza da parte di professionisti, la previsione della nomina di un’organo di controllo. Se ne fa richiesta, anche l’AGCM può essere legittimato ad esperire azioni rappresentative transfrontaliere.

In ogni caso, l’azione rappresentativa italiana, derivante dalla suddetta direttiva, pur avendo caratteristiche analoghe, non va confusa con la class action statunitense. Un notevole differenza dei due modelli è costituita dalla possibilità per il giudice statunitense di condannare, oltre al risarcimento, anche ai danni punitivi (punitive damages). La proposta di legge francese, dal canto suo, si trova all’incrocio tra il sistema americano e quello italiano, prefigurando una sanzione amministrativa nel caso in cui il resistente abbia deliberatamente commesso un’errore. Tale sanzione non equivale tuttavia ai danni punitivi, poichè le somme non vengono versate alla vittima, ma al Trésor Public. La direttiva stessa, nel considerando 10, non raccomanda il “risarcimento a carattere punitivo”, per “prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative”.

Inoltre, la class action statunitense include automaticamente tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata, che possono poi usare la loro facoltà di opt-out(ovvero di essere esclusi dalla classe). Invece, l’azione rappresentativa italiana (così come l’azione di gruppo francese) funziona col dispositivo opposto, di opt-in (cf. il rinvio al c.p.c effettuato dal D.Lgs). In altri termini, la partecipazione all’azione si basa sul volontario atto di adesione, in qualsiasi momento (sia prima che dopo la sentenza di accoglimento). Questa è, probabilmente, la ragione per cui la class action conosce un maggiore successo nel mondo americato: il consumatore francese o italiano infatti non viene considerato come componente della classe finché non aderisce. Per questo alcuni Stati europei preferiscono un sistema misto opt-in/opt-out o anche solo opt-out (com’è il caso in Portogallo).

L’introduzione nell’ordine giuridico italiano dell’azione rappresentativa per la tutela dei consumatori non abroga tuttavia la cosiddetta “azione di classe”, di portata più generale. Eccone le principali differenze:

Azione di classe

(Legge 12 aprile 2019, n.31)

Azione rappresentativa

(D.Lgs 10 marzo 2023, n.28)

Il resistente

– Imprese

– Enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità

(Art 840-bis comma 3 c.p.c.)

Professionista, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica (soggetto pubblico o privato) che agisce, anche tramite un’altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

(Art 140-ter 1.b) c. cons.)

Interessi tutelati

Diritti individuali omogenei

(Art 840-bis comma 1 c.p.c.)

Interessi collettivi dei consumatori

(Art 140-ter 1. c) c. cons.)

Parte ricorrente

– Organizazzione o associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti (elenco delle organizazzioni e associazioni iscritti presso il Ministerio della giustizia)

– Ciascun componente della classe

(Art 840-bis comma 2 c.p.c.)

– Associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art 137 c. cons.

– L’AGCM

– Enti designati in un’altro Stato membro iscritti nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea

(Art 140-quater c. cons.)

Gli enti legitimati possono promuovere l’azione senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati (Art 140-septies 1 c. cons.)

Ratione materiae Qualsiasi materia

Nelle materie di cui all’allegato II-septies, tra cui:

– Responsabilità per danno da prodotti difettosi

– Clausole abusive nei contratti con consumatori

– Commercio elettronico

– Protezione dei dati personali

– Sicurezza alimentare

– Pratiche commerciali sleali

– Pubblicità ingannevole

Provvedimento compensativo

– Accertamento della responsabilità

– Condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni

(Art 840-bis comma 2 c.p.c.)

– Pagamento di una somma di denaro (riparazione)

– Risoluzione del contratto

– Riduzione o rimborso del prezzo

(Art 140-ter 1. h) c. cons.)

In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di mala fede o colpa

(Art 140-novies comma 3 c. cons.)

Provvedimento inibitorio Condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva (Art 840-bis sexiesdecies c.p.c.)

– Cessazione o divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva

– Pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani

(Art 140-ter 1. i) c. cons.)

L’ente non deve provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati (Art 140-octies comma 4 c. cons.)

Giudice competente Ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.

Le disposizioni del D.Lgs n.28 relative all’azione rappresentativa si applicheranno a decorrere dal 25 giugno 2023. Scarica la nostra tabella riassuntiva.

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Marco Amorese

Jeanne Deniau