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Con la  Sentenza n. 12994 depositata lo scorso 15 maggio, la Cassazione si è pronunciata sulla natura della postergazione dei finanziamenti prevista dall’art. 2467 c.c. nonché sulla natura dell’eccezione sulla sua applicabilità.

Il Caso. A fronte del rifiuto di rimborso opposto dalla società, il socio agiva in giudizio per ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di finanziamento soci. La società rimaneva contumace e il Tribunale, accertato l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della società al momento del finanziamento, rilevava d’ufficio l’inesigibilità del credito in ragione della particolare situazione economica della convenuta (tale da escludere il rimborso ex art. 2467 c.c.) e rigettava pertanto la richiesta. La Pronuncia veniva confermata in appello e il socio proponeva ricorso per cassazione. A suo parere, il dettato di cui all’art. 2467 c.c., riguardando i rapporti tra il socio finanziatore e gli altri creditori, non poteva trovare applicazione al di fuori dei procedimenti esecutivi, né legittimare il rifiuto della società a pagare il proprio debito in assenza di una espressa previsione del legislatore in tal senso. La pretesa inesigibilità del credito dovuta alla postergazione, inoltre, non poteva essere rilevata d’ufficio in quanto eccezione in senso stretto. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

La motivazione della Corte. Nel rigettare il ricorso, la Corte di Cassazione (per la verità riprendendo una serie di obiter dicta) ha precisato che la norma in discorso non ha natura processuale ma sostanziale e, riguardando il rapporto tra socio e società, trova applicazione non solo in sede di concorso ma già durante la vita della società. In presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria descritta dalla legge, la postergazione opera automaticamente e la società è quindi non solo autorizzata ma tenuta a rifiutare la richiesta di restituzione del finanziamento avanzata dal socio. Ciò finché la situazione di squilibrio patrimoniale non sia superata. Passata tale situazione, la società sarà immediatamente tenuta alla restituzione. La postergazione prevista dall’art. 2467 c.c. finisce allora per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso del finanziamento e statuisce la temporanea inesigibilità del credito restitutorio del socio (indipendentemente dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento ex art. 1813 c.c.). Trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna della società alla restituzione del finanziamento del socio sarà allora tenuto ad accertare in concreto la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 2467 co. 2 c.c. non solo al momento del prestito ma anche al momento della richiesta di rimborso e della pronuncia della sentenza. Ricordando come siano rilevabili d’ufficio i fatti impeditivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito ed evidenziando come l’eccessivo squilibrio nell’indebitamento e la situazione finanziaria della società costituiscano proprio fatto impeditivo (all’accoglimento della pretesa creditoria del socio), la Corte di Cassazione ha quindi escluso che l’eccezione sulla applicabilità della postergazione sia eccezione in senso stretto. La configurabilità in concreto dell’inesigibilità del credito, dunque, può e deve essere rilevata d’ufficio, sulla base degli elementi introdotti nel giudizio dalle parti. In conclusione, con la Pronuncia n. 12994, i giudici di legittimità hanno quindi individuato questi principi di diritto:

La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.

La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467 c.c. comma 2, sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione.

Lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall’art. 2467 c.c. comma 2, è fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società, rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio“.

Alla luce della particolare situazione della società, ben aveva fatto quindi la società a rifiutare la richiesta di restituzione del finanziamento avanzata dal socio.

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Avv. Emanuela Doria

Avv. Marco Amorese