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La discrezionalità del recesso del datore di lavoro nel caso di lavoratore in prova

La Cassazione, con la sentenza n. 1180 del 18 gennaio 2017, si è espressa in ordine al licenziamento del lavoratore che abbia positivamente superato il periodo di prova. Nel riformare la pronuncia di merito, la Suprema Corte ha sottolineato che il potere discrezionale del datore di lavoro ai fini del recesso nel periodo di prova non è illimitato: pur ricordando che l’esito negativo del periodo di prova non deve essere motivato dal datore di lavoro, la Cassazione ha ribadito la nullità del licenziamento qualora il lavoratore riesca a dimostrare il positivo superamento del periodo di prova e ad imputare a motivo diverso, assimilabile a motivo illecito, la decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto stesso.