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La revocatoria ai sensi dell’art. 67 co. 2 L.F. può essere accordata sulla base della sola fattura del professionista

La Cassazione si è espressa in proposito della revocabilità dei pagamenti effettuati in favore di un professionista in un caso in cui la conoscenza dello stato di insolvenza poteva evincersi dalla natura delle prestazioni svolte (Cass. Civ. Sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19728).

Un commercialista aveva svolto per la fallita una serie di attività di consulenza, relative alla ristrutturazione di una società, al suo rilancio ed al suo sviluppo. Inoltre, lo stesso professionista aveva curato la redazione di un rapporto relativo alla situazione economica della società ed alle strategie economico–finanziarie di risanamento. Dette prestazioni sono state descritte in fattura.

La Suprema Corte ha ribadito che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo deve essere effettiva, ma può essere provata anche per presunzioni gravi, precise e concordanti”. Pertanto, in funzione del ruolo svolto in stretto contatto con la fallita e del tipo particolare di prestazioni svolte in suo favore così come documentate in fattura, difficilmente si sarebbe potuta affermare l’ignoranza da parte del professionista dello stato di insolvenza.

La Cassazione ha quindi confermato la revocabilità ai sensi dell’art. 67 comma 2 L.F. del pagamento effettuato dalla fallita in favore del professionista, anche solo sulla base della fattura emessa nei confronti della stessa durante il c.d. periodo sospetto nel caso in cui da tale documento emerga la conoscenza dello stato di dissesto societario.