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Covid-19

Una guida per reagire

Il Decreto “CURA ITALIA” in pillole

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Covid-19 è una emergenza sanitaria che sta avendo effetti devastanti sulla tenuta del nostro sistema sanitario e che testerà la tenuta del nostro sistema imprenditoriale.  Lo scenario economico che ci apprestiamo ad affrontare appare infatti connotato da grande incertezza. Calo del fatturato e difficile prevedibilità circa la durata degli effetti della pandemia rende necessario un tempestivo check-up per garantire condizioni di sicurezza all’interno della propria attività ed evitare squilibri o rischi finanziari nel medio periodo. Con una serie di articoli, analizziamo le novità legislative introdotte per fronteggiare il virus.

Finanza

Supporto alla liquidità dell’impresa – il ruolo di SACE S.p.A. e del Medio credito centrale (MCC)

Le linee di intervento utilizzate per fronteggiare la possibile stretta di liquidità derivante dalla crisi sono incentrate sulla messa a disposizione del sistema bancario di una garanzia offerta da SACE S.p.A. e dal Medio credito centrale a valere sulle concessioni di liquidità fatte al sistema imprenditoriale. In questo articolo affrontiamo il meccanismo di funzionamento della garanzia messa a disposizione attraverso SACE.

Garanzia concessa da SACE S.p.A.

Il plafond messo a disposizione del sistema imprenditoriale italiano tramite Sace S.p.A. è pari a 200 miliardi di cui 30 sono destinati alle piccole e medie imprese e professionisti (come definite dalla Racc. 2003/361/CE). Tale plafond si aggiunge alla liquidità garantita attraverso il Medio credito centrale e, infatti, è possibile accedere alla garanzia SACE solo dopo avere esaurito le garanzie MCC (che, come noto, è stato esteso a euro 5 milioni per impresa).

Il finanziamento garantito non potrà avere durata superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Le condizioni cui è soggetto il rilascio di garanzie sono molteplici:

– l’impresa che intende avvalersi della garanzia non deve essere “impresa in difficoltà” ai sensi del regolamento sugli aiuti di stato per ragioni non correlate alla crisi dettata dal COVID-19. Al fine di garantire la sussistenza di tale condizione il legislatore ricorre ad una cutting date antecedente allo scoppio della crisi, il 31 dicembre 2020, per cui tale circostanza va verificata a tale data.

– l’impresa non deve avere esposizioni deteriorate non collegate con la crisi COVID-19 con il sistema bancario. Anche qui la tecnica legislativa utilizzata è quella di individuare una data soglia, questa volta il 29 febbraio 2020, alla quale verificare la sussistenza delle condizioni. Il legislatore fa assurgere a criterio determinante del rilascio della garanzia un elemento che, come noto, si fonda su una valutazione con ampi margini di discrezionalità per gli istituti di credito (sepure disciplinati dalle LInee guida di EBA e Banca di Italia), i quali dovranno esercitare tale discrezionalità con grande senso di responsabilità.

– il prestito per cui si chiede la garanzia non può essere superiore al 25% del fatturato 2019 dell’impresa risultanti dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale ovvero, se maggiore, al doppio dei costi 2019 del personale.

La garanzia potrà coprire dal 70% al 90% del finanziamento a seconda delle dimensioni dell’impresa finanziata (il 90% per le imprese più piccole) e le commissioni annuali andranno a scaglioni annuali crescenti da 25 a 100 punti base per le PMI e da 50 a 200 punti base per le imprese di maggiori dimensioni.

La norma prevede condizioni tese a garantire che le garanzie siano relative a nuovi finanziamenti da utilizzare nel processo produttivo:

– gli istituti di credito devono applicare uno sconto effettivo sulla liquidità concessa in virtù della garanzia prestata. Il sistema congegnato fa affidamento ancora una volta sulla responsabilità del sistema bancario dal momento che la verifica della sussistenza del requisito è affidata ad una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa bancaria.

– l’impresa beneficiaria non deve utilizzare tali risorse per pagare dividendi o per finanziare il riacquisto di azioni e deve impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Inoltre, il finanziamento così garantito deve essere destinato a sostenere investimenti in stabilimenti che siano localizzati in Italia: tale requisito dovrà essere soddisfatto con una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.

– l’impresa bancaria deve dimostrare che il finanziamento garantito è diverso ed ulteriore rispetto ai finanziamenti esistenti. Rietrano tra finanziamenti nuovi il rinnovo di finanziamenti in scadenza.

La procedura di concessione del finanziamento passa necessariamente attraverso gli istituti di credito e prevede una forma semplificata, che si fonda sull’istruttoria effettuata dalla banca erogatrice, per le imprese di minori dimensioni ed una forma più complessa, che passa attraverso una approvazione ministeriale, per i finanziamenti concessi a imprese più grandi.

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