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Solo l’effettiva ricollocazione della società all’estero salva dal fallimento

L’articolo 9 L.F., al primo comma, detta, in materia di competenza, il seguente principio: “il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”.
Il nostro legislatore ha previsto espressamente tale meccanismo per dissuadere operazioni non genuine che utilizzino il trasferimento della sede legale all’estero come escamotage per evitare il fallimento della propria impresa. Se la circolazione delle imprese, specialmente in ambito comunitario, é pacificamente consentito, il criterio di valutazione sviluppato dalla giurisprudenza per distinguere manovre elusive da rilocazioni fondate su un effettivo progetto si fonda sull’analisi dell’effettività del trasferimento dell’impresa.
Con sentenza del 17 febbraio 2016 n. 3059, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la revoca, sulla quale si era espressa la Corte d’Appello competente, del fallimento di una srl dichiarata fallita dal giudice di prime cure pur avendo la stessa trasferito ante dichiarazione di fallimento la propria sede legale all’estero.
La strategia difensiva utilizzata dalla Srl ha voluto sottolineare come il tribunale italiano abbia dichiarato il fallimento omettendo tuttavia una preliminare verifica riguardo l’effettivo trasferimento dell’attività nel paese scelto per il trasferimento della sede legale. Detta verifica é essenziale.
Questa sentenza è particolarmente importante perché da un lato attribuisce la giurisdizione al giudice italiano in merito all’istanza di fallimento presentata nei confronti di una società che, sopraffatta dalla crisi, abbia trasferito all’estero la propria sede legale. Tuttavia, tale competenza é affermata solo a condizione che non si sia in presenza di un effettivo trasferimento dell’attività e , in particolare, della direzione e amministrazione degli affari dell’impresa originaria.
In linea con tale principio, la Suprema Corte con la sentenza oggetto di commento, ha affermato anche, come logico corollario, di non essere competente a dichiarare il fallimento di una quando il trasferimento dell’attività d’impresa sia stato effettivo e tale effettività si evinca dall’oggettività dei fatti.