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02/03/2026

Novità giuridiche dal 16 al 27 febbraio 2026

DIRITTO DELLA CONCORRENZA

CGUE - Cartello del trasporto aereo di merci, 26 febbraio 2026

La Corte respinge quasi integralmente le impugnazioni di dodici compagnie aeree contro la decisione del Tribunale relativa al cartello nel trasporto aereo di merci, confermando sostanzialmente le ammende (circa 776 milioni di euro) irrogate dalla Commissione per un’intesa sui sovrapprezzi “carburante” e “sicurezza” e sul rifiuto di riconoscere commissioni agli spedizionieri tra il 1999 e il 2006, in violazione dell’art. 101 TFUE.

I punti chiave delle sentenze della Corte:

  • Competenza extraterritoriale della Commissione: confermata la possibilità di sanzionare condotte poste in essere fuori dall’UE (nel caso sotto esame: voli in partenza da Paesi terzi verso l’UE) quando è prevedibile che esse producano effetti “immediati e sostanziali” nel mercato interno (criterio degli effetti qualificati).
  • Infrazione unica e continuata: ribadita la legittimità della qualificazione unitaria dell’intesa. L’assenza di prove dirette dell’attuazione di un accordo da parte di un’impresa per determinati periodi non esclude la responsabilità, potendo essa essere fondata su indizi oggettivi e concordanti. Inoltre, una compagnia aerea può essere ritenuta responsabile anche per collegamenti che non opera, se ha contribuito agli obiettivi comuni dell’intesa ed era consapevole del disegno complessivo.
  • Prescrizione: la Corte chiarisce che la decadenza del potere sanzionatorio non è rilevabile d’ufficio dal giudice UE, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.
  • SAS Cargo Group: la Corte accoglie parzialmente l’impugnazione rilevando errori nel calcolo dell’ammenda e ne riduce l’importo.

AGCM, provvedimento n. 31838 del 17 febbraio 2026

L’AGCM ha concluso l’istruttoria sul Master Service Agreement tra FiberCop e TIM, accettando gli impegni presentati dalle due società.

L’indagine riguardava alcune clausole dell’accordo relative a vincoli di esclusiva tra TIM e FiberCop per i servizi di accesso alla rete; alla scontistica prevista da FiberCop sui prezzi di accesso alla sua rete (suscettibile di favorire l’operatore con maggiore scala) e alle condizioni di cessione dei cosiddetti indefeasable right of use (IRU) relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali.

Gli impegni approvati riducono la durata delle esclusive (collegandole alla realizzazione di nuovi investimenti nelle aree meno sviluppate), garantiscono maggiore autonomia a TIM nella migrazione dei clienti e modificano il sistema di sconti, superando le criticità iniziali.


AGCM, provvedimento n. 31830 del 27 gennaio 2026

L'AGCM ha avviato un procedimento per inottemperanza nei confronti di Locauto Rent S.p.A. Ad agosto 2025, con il provvedimento n. 31661, l’Autorità aveva dichiarato vessatoria la clausola che prevedeva l’addebito al cliente di una fee per la gestione delle sanzioni amministrative (oltre alla sanzione stessa), vietandone l’uso e irrogando una sanzione di 400.000 euro.

Nonostante il pagamento della sanzione e la pubblicazione dell’estratto del provvedimento, Locauto ha dichiarato espressamente di non voler rimuovere la clausola fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio. La documentazione contrattuale risulta infatti ancora contenere la previsione di una penale di 25 euro per singola violazione.

L’Autorità ha quindi ritenuto integrata una fattispecie di inottemperanza ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo e ha deliberato:

  • la contestazione della violazione;
  • l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione di una nuova sanzione (da 10.000 a 10.000.000 euro);
  • la fissazione dei termini per difese e conclusione del procedimento (180 giorni).

In sostanza: non è in discussione di nuovo la vessatorietà della clausola, ma il mancato adeguamento all’ordine inibitorio. E qui il diritto amministrativo mostra un tratto interessante: impugnare non sospende, salvo che il giudice lo disponga. Il sistema pretende obbedienza immediata, poi si discute in giudizio. Una tensione classica tra legalità formale e strategia difensiva dell’impresa.


COMPLIANCE

AGCM - Delibera del 27 gennaio 2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio)

L'AGCM ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità – rating attribuito alle imprese sulla base del rispetto della legalità ai fini della concessione di finanziamenti e di accesso al credito bancario –, che sostituisce quello del 2020 ed entra in vigore il 16 marzo 2026. In sintesi:

  • La durata del rating passa a tre anni con una premialità per le imprese che abbiano rinnovato il rating per almeno tre volte consecutive.
  • Si amplia il catalogo dei motivi ostativi e la durata dell’ostatività. Diventa impeditivo, tra l’altro, l’esercizio dell’azione penale per una serie di reati (anche rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001), nonché l’applicazione di misure prefettizie o giudiziarie in corso di efficacia. L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta altresì destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’Autorità per abuso di dipendenza economica o per pratiche commerciali scorrette divenuti definitivi nel biennio precedente.
  • Si rafforzano gli obblighi informativi: gli eventi che incidono sui requisiti obbligatori devono essere comunicati entro 30 giorni, pena diniego, o revoca del rating e divieto di nuova domanda per 18 mesi.
  • È prevista anche la traduzione in inglese dell’attestato.

In contro luce si vede una traiettoria chiara: il rating diventa meno “bollino reputazionale” e più strumento strutturato di compliance, con una forte integrazione tra diritto penale dell’economia, misure di prevenzione e tutela della concorrenza. Non è solo un segnale al mercato; è un filtro sempre più selettivo sull’affidabilità giuridica dell’impresa.


PRIVACY

Garante Privacy, 24 febbraio 2026: Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d’urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica srl il trattamento di dati personali di oltre 1800 lavoratori relativi a specifiche patologie sofferte (sindrome di Chron, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato (padre malato terminale, sorella con tumore al cervello, separazioni coniugali). Tutto ciò in violazione della normativa che vieta al datore di lavoro di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del dipendente.

Amazon Italia Logistica, inoltre, dovrà interrompere il trattamento dei dati raccolti attraverso quattro telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro riservati ai lavoratori.


PROPRIETÀ INTELLETTUALE

CGUE, 5 febbraio 2026, causa C-337/22 P - Brexit e marchi UE: i diritti anteriori fondati solo sul diritto UK non sono più opponibili dopo il periodo transitorio

La CGUE chiarisce un principio di rilievo sistematico in materia di opposizioni a marchi dell’Unione: i diritti anteriori basati esclusivamente sul diritto del Regno Unito non possono più essere invocati qualora l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale si pronunci dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso.


LAVORO

Ispettorato Nazionale del Lavoro -Patente a crediti: nuove decurtazioni automatiche per lavoro “nero” dal 1° gennaio 2026

Con nota di indirizzo a seguito della conversione del D.L. n. 159/2025 (L. n. 198/2025), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina della patente a crediti ex art. 27 D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle violazioni in materia di lavoro irregolare.

Decurtazioni rafforzate e automatismo sanzionatorio

Per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026:

  • è prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare;
  • si aggiunge 1 ulteriore credito per ciascun lavoratore in presenza dell’aggravante (impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori non occupabili o percettori di misure di sostegno al reddito).

Elemento di forte impatto operativo: la decurtazione avverrà già alla notifica del verbale di accertamento, senza attendere l’ordinanza-ingiunzione definitiva e indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria. Ai soli fini della patente, il verbale ispettivo è considerato “accertamento definitivo”.

In caso di successiva archiviazione o annullamento in sede giudiziaria, i crediti saranno riattribuiti.

Non si applica, per tali ipotesi, il limite generale del “doppio della violazione più grave”: la decurtazione opera in modo pienamente proporzionale al numero dei lavoratori irregolari, rafforzando la funzione deterrente del sistema.


Regime transitorio

  • Per gli illeciti commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi la disciplina previgente, con decurtazione solo a seguito di ordinanza-ingiunzione definitiva.
  • Le nuove regole si applicano esclusivamente agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.

Profili organizzativi

Le decurtazioni saranno registrate sul portale dedicato dai referenti PAC delle strutture competenti, con poteri di supervisione e annullamento attribuiti ai dirigenti.


Implicazioni per le imprese

La riforma introduce un meccanismo di incidenza immediata e automatica sulla patente a crediti, con impatti potenzialmente significativi sulla continuità operativa nei cantieri e nei settori soggetti all’obbligo di patente.

Per le imprese, diventa centrale il rafforzamento dei presidi interni in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e di gestione documentale ispettiva, anche alla luce del rischio di decurtazioni cumulative in caso di pluralità di lavoratori irregolari.


SICUREZZA LAVORO – Cassazione n. 7096 del 23 febbraio 2026

Il datore di lavoro è tenuto ad applicare misure di prevenzione antinfortunistiche anche per coloro che semplicemente collaborano con i dipendenti dell’azienda.


Fondo di garanzia -Cassazione n. 4422, 27 febbraio 2026

Gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE (e sue successive modifiche), all’origine del Fondo di Garanzia e dalla Direttiva 2001/23 CE (e sue successive modifiche) si pongano tra loro in netta alternativa: la prima, a protezione dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; la seconda, a protezione del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti.


CASSAZIONE CIVILE

PATTO DI FAMIGLIA – Cassazione n. 4376, 27 febbraio 2026

I presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia che la legge prevede sono:

  • il trasferimento, anche solo parziale dell’azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno-nipote, ecc.);
  • la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore;
  • gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni del Codice civile.

Nel caso specifico la Cassazione precisa che la Corte d’appello ha negato di poter riportare gli accordi fra le parti al patto di famiglia senza tuttavia, soffermarsi sullo scopo, nel suo complesso, dell’accordo negoziale, diretto ad assicurare la prosecuzione dell’impresa attraverso i figli.



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