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09/03/2026

Novità giuridiche dal 2 al 6 marzo 2026

Protocollo d’intesa fra CONSOB e ANAC – 2 marzo 2026

Consob e Anac hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione tramite scambio di informazioni, consultazioni e attività comuni, con l’obiettivo di migliorare la trasparenza dei mercati finanziari e la prevenzione della corruzione.


Tribunale UE, T-656/24, European Air Charter, 4 marzo 2026 – Compensazione ritardo volo

Una compagnia aerea non può invocare una circostanza eccezionale verificatasi in un volo precedente per sottrarsi all’obbligo di compensazione previsto dal diritto dell’UE quando il ritardo del volo successivo sia riconducibile a una decisione autonoma della compagnia, la quale costituisca la causa determinante del ritardo. Nel caso di specie, la compagnia European Air Charter aveva deciso di attendere passeggeri in ritardo a causa di disfunzioni nei controlli di sicurezza presso l’aeroporto di Aeroporto di Colonia-Bonn, riorganizzando poi la rotazione dei voli. Il giudice ha affermato che tale scelta esclude l’esonero da responsabilità qualora non fosse inevitabile, circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale.


CGUE, C-151/24, Luevi, 5 marzo 2026 – Aiuti sociali ai cittadini di paesi terzi

Il principio di parità di trattamento tra cittadini dell’UE e cittadini di Paesi terzi si applica solo alle prestazioni di sicurezza sociale connesse all’attività lavorativa e non agli assegni di assistenza sociale di natura non contributiva. Pertanto, il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri subordinino la concessione di tali assegni sociali al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, quale indice di integrazione nel territorio dello Stato ospitante.


CGUE, C-458/24, Daraa, 5 marzo 2026 – Conseguenza del rifiuto dello Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III di prendere in carico richiedenti asilo

Uno Stato membro (nel caso di specie, l’Italia) non può, mediante un semplice annuncio unilaterale, rifiutare di prendere in carico richiedenti asilo per i quali è competente ai sensi del Regolamento Dublino III. È possibile proporre ricorso per inadempimento nei confronti di tale Stato.

Ciononostante, al fine di garantire che l’interessato abbia effettivo accesso alla procedura di asilo, la competenza per l’esame della domanda si trasferisce allo Stato richiedente (nel caso di specie, la Germania) qualora il trasferimento dell’interessato non sia eseguito entro il termine di sei mesi, indipendentemente dalla causa della mancata esecuzione e, quindi, anche qualora essa derivi dal rifiuto unilaterale dello Stato competente di prendere in carico l’interessato.


CGUE, C-613/24, Commissione / Portogallo, 5 marzo 2026 – Duplice inadempimento Portogallo relativo alla Direttiva Habitat

La CGUE ha constatato un duplice inadempimento del Portogallo per la mancata esecuzione di una precedente sentenza relativa alla violazione della Direttiva Habitat (direttiva che mira alla conservazione e al ripristino della biodiversità).

In particolare, lo Stato membro è venuto meno al suo obbligo di designare – entro 6 anni – determinati siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC). Nel 2019, la Corte ha emesso una sentenza con cui ha constatato tale inadempimento. Nel 2024, di fronte alla mancata esecuzione del Portogallo, la Commissione ha presentato un nuovo ricorso.

La CGUE ha accolto il ricorso e impone una somma forfettaria di 10 milioni di euro e una penalità giornaliera di 41.250 euro fino alla completa esecuzione della sentenza.


AGCM – Bollettino 9/2026 del 2 marzo 2026

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I805T – Cartone ondulato / Rideterminazione sanzione Gruppo Pro-Gest

L’Autorità procede alla rideterminazione (in misura ridotta) della sanzione amministrativa nei confronti del gruppo Pro-Gest e di alcune società collegate, ritenute partecipi di un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del cartone ondulato.


OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

L’Autorità ha esaminato e autorizzato le seguenti operazioni:

  • C12794 – Snam / OLT Offshore LNG Toscana (nel settore della rigassificazione del gas naturale);
  • C12796 – Accenture / Cabel Industry (mercati dei servizi IT e consulenza);
  • C12797 – Epipoli / ICTLabs (servizi di pagamento e gift card).

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2146 – Comune di Camaiore (concessioni demaniali marittime)

L’Autorità segnala che la decisione del Comune di prorogare le concessioni balneari e rinviare le gare fino al 2027 contrasta con i principi di concorrenza e con il diritto europeo. In particolare, l’AGCM evidenzia la necessità di procedure selettive trasparenti e competitive per l’assegnazione delle concessioni.


AS2147 – Regione Basilicata (illuminazione pubblica)

L’Autorità formula osservazioni sulle modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica, ribadendo che la modalità ordinaria di affidamento deve essere la gara ad evidenza pubblica, mentre il ricorso al project financing deve essere limitato ai soli casi in cui l’interesse pubblico non possa essere perseguito con strumenti meno restrittivi della concorrenza.


AS2148 – Gare per la gestione dei rifiuti sanitari

L’Autorità segnala che alcune clausole inserite nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per la gestione dei rifiuti sanitari possono produrre effetti distorsivi della concorrenza. Viene quindi raccomandata la revisione delle clausole per garantire parità di accesso e competizione tra operatori. L’AGCM si sofferma altresì sull’opportunità della suddivisione in lotti funzionali o territoriali al fine di consentire la partecipazione alla procedura di gara anche degli operatori di minori dimensioni.


A575-A575B - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., 6 marzo 2026

L’AGCM ha accettato e reso vincolanti gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito di un’istruttoria avviata a marzo 2025 per abuso di posizione dominante, relativa alle modalità di assegnazione della capacità sulla rete ferroviaria ad alta velocità.

Gli impegni prevedono, tra l’altro, l’assegnazione a un nuovo operatore di un pacchetto minimo di canali orari garantiti sulle direttici Alta Velocità (Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia), garantendone la stabilità per dieci anni.


CASSAZIONE


Cassazione civ. n. 4623, 2 marzo 2026 - Nullità del licenziamento discriminatorio

L'applicazione al lavoratore disabile dell'ordinario periodo di comporto costituisce una discriminazione indiretta in quanto la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasforma il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria.

La condizione di disabilità – seppur non formalmente comunicata dalla dipendente stessa – era comunque conoscibile dal datore di lavoro alla luce di alcune circostanze che “valutate complessivamente certamente rappresentavano un campanello d’allarme sulle condizioni di salute della dipendente”, circostanze che avrebbero dovuto sollecitare, secondo i canoni di diligenza e buona fede, approfondimenti e interlocuzioni con la dipendente.

Infine, il silenzio del dipendente in ordine alle sue reali condizioni di salute non è un elemento idoneo a ridurre l’indennizzo – in assenza di un obbligo del lavoratore, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale, di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute.


Cassazione pen. n. 8113, 2 marzo 2026 - Bancarotta

La Cassazione ricorda che:

  • la bancarotta fraudolenta documentale "generale" consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa, ed è sorretta da dolo generico;
  • la bancarotta fraudolenta documentale "specifica" ricorre in caso di occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili, in tutto o in parte, – e quindi presuppone la loro fisica inesistenza, ed è assistita da dolo specifico di recare danno ai creditori o procurare, a sé o altri, un ingiusto profitto;
  • la bancarotta documentale semplice non esige né che si impedisca la ricostruzione di affari o patrimonio del fallito, né il dolo specifico di pregiudizio o di ingiusto profitto, essendo sufficiente anche l’omissione per mera negligenza di tenere le scritture.

Poiché le ipotesi di scritture inesistenti e di scritture esistenti ma fraudolentemente tenute si pongono in termini alternativi, l’accertata mancanza delle scritture contabili nel caso di specie esclude la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generale”.

Accertata l’assenza delle scritture, occorreva però verificare la sussistenza o meno del dolo specifico, ossia il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto. In presenza di tale elemento soggettivo la condotta è riconducibile alla bancarotta fraudolenta documentale "specifica"; in difetto, essa integra la diversa fattispecie di bancarotta documentale semplice.


Cassazione civ. n. 4648, 3 marzo 2026 - Redditi di impresa e deducibilità

In tema di redditi di impresa sono deducibili i costi per prestazioni rese da collaboratori in virtù di rapporti di collaborazione continuata e periodica (Co.co.co.)


Cassazione civ. n. 4722, 3 marzo 2026 - Licenziamento e repêchage

Viene ribadito l’indirizzo ormai consolidato secondo cui, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro, in quanto requisito di legittimità del recesso, allegare e provare l'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato.


Cassazione pen. n. 8210, 3 marzo 2026 - Estinzione del reato

In caso di estinzione del reato intervenuta in appello, il giudice penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile deve verifica della sussistenza dell’illecito civile ex art. 2043 c.c., applicando il criterio probatorio del “più probabile che non” – e non già accertare il fatto secondo il parametro penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”.


Cassazione pen. n. 8587, 4 marzo 2026 - Bancarotta fraudolenta per distrazione

Non ogni atto di disposizione patrimoniale che abbia comportato effetti svantaggiosi rileva ai fini del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma solo quello che abbia l’attitudine a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Essendo la bancarotta fraudolenta per distrazione sorretta dal dolo generico, è necessario che l’agente abbia la consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a – anche se non occorre che vi sia l'intenzione di causarlo – cagionare un effettivo danno ai creditori.


Cassazione pen. n. 8397, 4 marzo 2026 - Responsabilità degli enti

Al fine della condanna dell'ente non basta la mancanza o l’inadeguatezza dei modelli organizzativi 231 ma va provata la colpa nell’organizzazione.


Cassazione pen. n. 8632, 5 marzo - Caporalato e misure cautelari

Né il sequestro dei locali aziendali (suscettibile di revoca in seguito alla rimozione delle irregolarità edilizie) né la sospensione dell’attività (misura amministrativa anch’essa temporanea) e la cessazione della società sono utili a evitare la misura cautelare vista la comprovata capacità dell’indagata di operare attraverso intestazioni fittizie, modalità diffusamente praticata nel contesto territoriale di riferimento.


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