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16/02/2026

Novità giuridiche dal 9 al 13 febbraio 2026

DIRITTO TRIBUTARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE -Risoluzione n. 7 del 12.02.2026

Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’art. 2501 bis c.c. disciplina la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, tipica delle operazioni di acquisizione aziendale in cui un soggetto compra una società target creando una Newco che si indebita e utilizza il flusso di cassa della società target per rimborsare il debito, seguita dalla fusione delle due entità.

È detraibile l’IVA a sui costi di detta operazione (consulenze legali e fiscali, due diligence ecc.)?

L’operazione di MLBO non è di per sé ostativa alla detrazione IVA. Ai fini della detrazione conta la finalità economica effettiva e l’inerenza dell’attività imponibile.

Principio chiarito dalla risoluzione:

  • I costi di consulenza e transazione relativi a un’operazione di MLBO sono detraibili ai fini IVA ai sensi degli artt. 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
  • Solo se la società risultante dalla fusione svolge attività economica imponibile e i costi risultano inerenti a tale attività
  • In assenza di attività imponibile, l’IVA resta indetraibile.
CONCORRENZA

AGCM - Bollettino straordinaro del 10.02.2026

Il rating di legalità è stato istituito dall’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012 al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali.

Le imprese in possesso del Rating di legalità possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Il rating ha validità di due anni e serve da strumento di premialità alle imprese virtuose, volto a favorire trasparenza e correttezza delle regole del mercato.


Commissione europea

La Commissione Europea ha inviato una Comunicazione degli Addebiti a Meta, esponendo la sua opinione preliminare secondo cui Meta ha violato le norme antitrust dell'UE escludendo gli assistenti di Intelligenza Artificiale di terze parti dall'accesso e dall'interazione con gli utenti su WhatsApp.

Il 15 ottobre 2025, Meta ha annunciato un aggiornamento dei Termini di WhatsApp Business Solution, escludendo di fatto gli assistenti di IA generici di terze parti dall'applicazione. Di conseguenza, dal 15 gennaio 2026, l'unico assistente AI disponibile su WhatsApp è lo strumento di Meta, Meta AI, mentre i concorrenti sono stati esclusi.

La Commissione intende pertanto imporre misure provvisorie per evitare che questa modifica della politica causi danni gravi e irreparabili al mercato, subordinatamente alla risposta di Meta e al rispetto dei suoi diritti di difesa.

La Commissione ha informato Meta che questa modifica della politica aziendale sembra, a prima vista, violare le norme UE sulla concorrenza.


LAVORO

Ministero del lavoro - Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 12.02.2026

Finalità:

  • Riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
  • Rafforzamento della cultura della prevenzione
  • Coordinamento tra enti ispettivi e sanitari
  • Miglioramento dell’efficacia dei controlli
  • Sostegno alle imprese nell’adeguamento normativo
  • Rafforzamento della vigilanza nei cantieri temporanei e mobili
  • Maggiore integrazione digitale dei flussi informativi
  • Attenzione alla sicurezza nei lavori legati alla transizione ecologica
  • Focus su lavoratori stranieri e microimprese

CASSAZIONE

Cass. ord. 3125/2026 – Omesso controllo commercialista

Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente (in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.), “è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati.

In riferimento alle deduzioni fiscali - prosegue la decisione -, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

In caso di omesso controllo rischia di pagare di tasca propria le sanzioni comminate dal fisco.


Cass. 2816/2026 - Recesso contratto preliminare

In caso di recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, c.c., la condanna del venditore alla restituzione del doppio della caparra è soggetta a imposta di registro in misura fissa. Si tratta infatti di una pronuncia che ripristina lo status quo ante per effetto dello scioglimento del preliminare, non di una condanna risarcitoria autonoma.


Cass. 2817/2026 - Accordi ristrutturazione debiti efficacia estesa

La pronuncia riguarda un caso in cui una società ha chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi dell’art. 61 CCII, con nomina di un commissario giudiziale.Il tribunale che nomina il commissario giudiziale può attribuirgli l’incarico di riferire su tutte le questioni rilevanti ai fini dell’omologazione, compresa la verifica di fattibilità e di quanto attestato dal professionista indipendente.

La nozione di “categoria” di creditori negli accordi ad efficacia estesa si determina attraverso l’omogeneità giuridica ed economica delle posizioni, con rilievo sulla correttezza nella formazione di dette categorie per l’estensione degli effetti dell’accordo.

La pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non esclude la possibilità per il tribunale di effettuare verifiche sull’effettiva conclusione degli accordi stessi e sulla loro legittimità come presupposto dell’omologazione.


Cass. 2819/2026 – Concordato fallimentare e disciplina intertemporale delle procedure

Il caso riguarda una procedura fallimentare aperta prima dell’entrata in vigore del CCII e una proposta di concordato dopo la sua entrata in vigore.

La Cassazione ha stabilito che, in tali ipotesi, trova applicazione la disciplina del concordato prevista dalla legge fallimentare previgente, non quella del nuovo concordato nella liquidazione giudiziale, in base alla data di apertura della procedura.

Le formalità di cui all’art 152 della legge fallimentare valgono solo per la società fallita e non per i terzi proponenti.



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