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16/03/2026

Novità dal 9 al 15 marzo 2026

CONCORRENZA

AGCM – A575: ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri Aalta velocità

Con provvedimento del 3 marzo 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI) per presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE, accettando gli impegni presentati da RFI e rendendoli obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990.


Origine del procedimento

L’istruttoria trae origine da una segnalazione della società SNCF Voyages Italia S.r.l., che lamentava condotte ostruzionistiche da parte di RFI nell’assegnazione della capacità infrastrutturale sulla rete ferroviaria ad alta velocità (AV), tali da ostacolare l’ingresso dell’operatore nel mercato italiano dei servizi AV.

In particolare, secondo la segnalazione, il gestore dell’infrastruttura avrebbe:

  • ritardato e reso poco trasparente il processo di allocazione della capacità;
  • applicato criteri di priorità in modo discriminatorio, favorendo gli operatori storici;
  • assegnato al nuovo entrante una capacità insufficiente e collocata in fasce orarie commercialmente poco attrattive.

Mercati rilevanti

L’Autorità ha individuato:

  • un mercato a monte, relativo all’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nel quale RFI detiene una posizione dominante in quanto gestore unico della rete ferroviaria italiana;
  • un mercato a valle, costituito dai servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità, nel quale operano principalmente Trenitalia e NTV-Italo.

Preoccupazioni concorrenziali

Secondo l’ipotesi istruttoria, le modalità di assegnazione della capacità tramite accordi quadro pluriennali e l’applicazione dei criteri di priorità nelle situazioni di conflitto tra richieste avrebbero potuto determinare effetti escludenti nei confronti di nuovi operatori, limitando l’effettivo accesso al mercato AV.


Gli impegni di RFI

Nel corso del procedimento RFI ha presentato un pacchetto di impegni finalizzato a rimuovere le criticità concorrenziali. Nella versione definitiva essi prevedono, tra l’altro:

  1. Assegnazione a SNCF Voyages Italia di un pacchetto di 18 canali orari sulle principali direttrici AV (Torino-Milano-Roma-Napoli e Torino/Milano-Venezia), con garanzia di stabilità per un periodo pluriennale e meccanismi di salvaguardia per evitare il sottoutilizzo della capacità.
  2. Revisione delle procedure di risoluzione dei conflitti tra richieste di capacità negli accordi quadro, con l’impegno a non applicare i criteri di priorità previsti per la programmazione annuale e a utilizzare i criteri stabiliti dal regolamento europeo sugli accordi quadro (Reg. UE 2016/545).
  3. Ulteriori misure correttive e temporanee volte a favorire l’ingresso del nuovo operatore e a migliorare l’utilizzo della capacità disponibile.

Esito del procedimento

L’AGCM ha ritenuto sufficienti gli impegni di RFI per risolvere le criticità concorrenziali, rendendoli obbligatori, chiudendo il procedimento senza accertare infrazioni e dichiarando non luogo a provvedere nei confronti di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.


PRIVACY

Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euro

2,4 milioni di clienti profilati nell’ambito di una operazione societaria

Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo Spa per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente alla controllata al 100% Isybank Spa, banca interamente digitale.

Nel dettaglio, per individuare tra i propri clienti quelli da trasferire nella neo-istituita Isybank, Intesa Sanpaolo ha effettuato, senza un’idonea base giuridica, una profilazione della clientela.

In particolare, sono stati selezionati i clienti che presentavano determinate caratteristiche, tra cui: età non superiore a 65 anni, utilizzo abituale dei canali digitali nell’ultimo anno, assenza di prodotti di investimento e disponibilità finanziarie inferiori a una certa soglia.

Un’operazione che ha inciso in modo significativo sulla loro posizione, poiché ha comportato il trasferimento dei rapporti a un diverso titolare del trattamento, con conseguente modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e delle modalità operative del conto corrente rispetto a quelle originariamente previste (ad es., attribuzione di un nuovo IBAN e conseguente necessità di doverlo comunicare a terzi; mancanza di sportelli fisici e accesso esclusivo tramite app).

Sono risultate altresì carenti le comunicazioni trasmesse ai clienti per informarli di questa operazione, inviate, per lo più, in coincidenza del periodo estivo, nella sezione archivio dell’app di Intesa Sanpaolo, senza dare loro la necessaria evidenza che la straordinarietà dell’operazione avrebbe richiesto (ad es., attraverso notifiche push o sms).

Secondo il Garante, il trattamento effettuato dalla banca con le modalità descritte nel provvedimento risulta illecito, anche perché il cliente non poteva ragionevolmente prevederlo sulla base del contesto e delle informazioni ricevute.


DIRITTO DELL'UE

C-43/24 - La normativa di uno Stato membro in forza della quale non è consentito modificare i dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione è contraria al diritto dell'Unione

La CGUE ha stabilito che il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere nei registri di stato civile di un proprio cittadino che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione.

La vicenda riguardava una cittadina bulgara registrata alla nascita come di sesso maschile che, dopo essersi trasferita in Italia e aver intrapreso un percorso di transizione di genere, aveva chiesto ai tribunali bulgari la rettifica del proprio atto di nascita. La domanda era stata respinta sulla base dell’interpretazione della normativa nazionale fornita dalla Corte suprema di cassazione bulgara, secondo cui il termine “sesso” deve essere inteso esclusivamente in senso biologico, con conseguente impossibilità di modificare i dati relativi al sesso, al nome e al numero di identificazione personale.

Investita della questione in via pregiudiziale, la Corte ha ricordato che, pur rientrando il rilascio dei documenti di identità nella competenza degli Stati membri, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione. In particolare, la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati riportati nei documenti ufficiali può ostacolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione, esponendo l’interessato a difficoltà e verifiche ripetute sulla propria identità.

Secondo la Corte, una restrizione alla libera circolazione può essere giustificata solo da motivi oggettivi di interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata, che tutela anche l’identità di genere.


C-514/24, Magyar Telekom - Modifica dei contratti di accesso a Internet e diritto di recesso degli utenti

In linea di principio, qualora il fornitore modifichi le condizioni contrattuali, il diritto dell'Unione prevede a favore degli utenti finali il diritto di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi. Tuttavia, laddove le modifiche siano direttamente imposte da un atto legislativo o regolamentare dell’UE o di uno Stato membro, tale principio non trova applicazione.

La CGUE precisa qui che le modifiche derivanti da:

  • una interpretazione giurisprudenziale;
  • le linee guida dell’ORECE; o
  • da una decisione nazionale che applica tale normativa

non costituiscono un obbligo diretto e pertanto non esonerano il fornitore dall’obbligo di consentire il recesso senza costi. L’eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo al fine di garantire la tutela degli utenti finali.


CASSAZIONE

Cass. civ. n. 5593 del 12 marzo 2026 - Segnalazione centrale rischi

È illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi gestita da Banca d’Italia fondata su un mero inadempimento (nel caso di specie, il mancato pagamento dei canoni dovuti in forza di un contratto di leasing), senza verificare la grave e non transitoria difficoltà economica. È risarcibile il danno consistente nella mancata concessione di un mutuo derivante dalla predetta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.


Cass. civ. n. 9834 del 13 marzo 2026 - Sicurezza lavoro

La cassazione richiama il principio secondo il quale il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.


Cass. civ. n. 9827 del 13 marzo 2026 - Deposito telematico

L’impugnazione presentata con modalità diverse da quelle telematiche previste dalla legge è inammissibile, anche se perviene al giudice competente entro i termini di legge, salvo malfunzionamenti certificati del sistema. (La modalità diversa di deposito dell’impugnazione, ritenuta inammissibile nella sentenza, è quella effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) anziché tramite il Portale per il deposito degli atti penali) collegata alla riforma del Dlgs n. 150 del 2022, che ha introdotto il deposito telematico come regola generale.



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