|
|
|
Un nuovo bilanciamento tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità e la circostanza aggravante della recidiva reiterata nel delitto di rapina
Con sentenza n. 117/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – circostanza introdotta con sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale in relazione al delitto di rapina ex art. 628 c.p. – sull’aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99 co 4 c.p.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in riferimento agli artt. 3 co 1 e 27 co 1 e 3 della Costituzione, per la sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e per la sua inidoneità alla rieducazione del condannato.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondante le questioni.
L’attenuante della lieve entità del fatto è stata ritenuta necessaria per la rapina, propria ed impropria, in quanto contrappeso (“valvola di sicurezza”, per usare le parole della Consulta) rispetto ad una “fattispecie tipica assoggettata a un minimo edittale particolarmente elevato e caratterizzata dall’ampia latitudine oggettiva, dunque suscettibile di applicazione a condotte marcatamente dissimili sul piano del disvalore”.
L’impossibilità per il giudice di qualificare il fatto-reato come di lieve entità è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di estorsione – che già prevedeva l’attenuante della lieve entità per effetto della sentenza n. 120/2023 – e con l’articolo 27 co 1 e 3 della Costituzione, per la sproporzione del trattamento rispetto alla gravità del fatto e l’incapacità di adeguarsi al suo concreto disvalore, in contrasto con i principi di individualizzazione e di finalità rieducativa della pena.
Ciò perché l’attenuante inerisce marcatamente al piano dell’offensività, “mentre la recidiva reiterata, riflettendo i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità sociale e operando su un piano strettamente soggettivo, non può assumere nel processo di individualizzazione della pena un rilievo comparativamente prevalente rispetto al fatto oggettivo”.
Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è, dunque, compatibile neppure con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27 co 3 Cost., che implica un costante principio di proporzione tra sanzione e offesa.