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20/05/2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Si segnala che è in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in materia di formazione nei luoghi di lavoro.

A decorrere dalla sua pubblicazione, esso sarà obbligatorio e sostituirà gli Accordi previgenti del 2011 e del 2012.


Di seguito vi proponiamo una panoramica della disciplina, segnalando le principali novità introdotte dall’Accordo:


• i soggetti interessati dalla disciplina sono i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i RSPP/ASPP, i coordinatori e i lavoratori;


• l’Accordo disciplina tutti i percorsi formativi, delineando percorsi distinti per ciascuna figura aziendale e concentrandosi sulla effettività e verificabilità dei percorsi di apprendimento;


• l’erogazione dei corsi di formazione può aversi in presenza, in videoconferenza sincrona e mediante e-learning (quest’ultima modalità non è prevista per i preposti e parzialmente esclusa per i RSPP/ASPP);


• i soggetti formatori devono rientrare tra quelli individuati agli articoli 32 e 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e hanno l’obbligo di documentazione delle attività svolte;


• l’aggiornamento deve consistere in un minimo di 6 ore ogni 5 anni per i lavoratori, i dirigenti, i datori di lavoro, sempre che non intervengano elementi modificativi della valutazione dei rischi, nel qual caso deve essere tempestivo; per i preposti, l’aggiornamento deve consistere in un minimo di 6 ore ogni 2 anni; per i datori di lavoro che svolgono i compiti del SPP, l’aggiornamento ha durata variabile (6, 10 o 14 ore) a seconda del livello di rischio dell’azienda; infine, per i RSPP e gli ASPP, l’aggiornamento previsto è di 40 ore ogni 5 anni, per i primi, e di 20 ore ogni 5 anni, per i secondi;


• il datore di lavoro deve documentare la corrispondenza tra i rischi valutati nel DVR e i contenuti formativi erogati;


• nell’Accordo viene altresì disciplinato il contenuto dell’attestato di formazione, che rappresenta l’evidenza documentale del percorso formativo svolto; esso deve essere conservato a cura del soggetto formatore per almeno 10 anni, al fine di garantirne la disponibilità per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza;


• quanto a eventuali carenze nella gestione della formazione, le violazioni possono rafforzare l’imputazione di colpa organizzativa nelle ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.


Per ottenere un'analisi breve ma completa del nuovo Accordo, è possibile compilare il campo sottostante ed ottenere una copia della sintesi via mail.


Per maggiori informazioni: [email protected].

Marco Amorese

Cecilia Medri

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