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14/05/2025

Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231: Da Viareggio a Pioltello


La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”.

(Cass., n. 32899/2021)


La sera del 29 giugno 2009 un treno merci sviava con il primo carro cisterna e successivamente con altri quattro carri, subendo un ribaltamento. Dallo squarcio verificatosi sulla cisterna fuoriusciva parte del gas trasportato, che investiva le zone limitrofe e, incendiandosi, provocava il decesso di trentadue persone, le lesioni gravi di altrettante, nonché la distruzione di numerose abitazioni adiacenti la stazione ferroviaria di Viareggio. L’eziologia dello svio è stata individuata dai giudici di merito nel cedimento dell’assile del primo carro causato dal suo stato di corrosione.


Le persone fisiche, tecnici, dirigenti e amministratori di alcune società del gruppo di Ferrovie dello Stato e delle società di manutenzione, a diverso titolo, erano chiamate a rispondere dei reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e lesioni colpose. Alla società era invece ascritta una responsabilità amministrativa da reato ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001 per le lesioni personali colpose e l’omicidio colposo aggravato in danno delle vittime. In primo grado vi è stata condanna per ventitré imputati su trentatré. L’appello ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.


La Cassazione, invece, ha posto l’accento sulla circostanza per la quale la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio) sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso. La Suprema Corte ha quindi ritenuto sussistente il reato di omicidio colposo plurimo a carico di nove imputati, dichiarandolo, tuttavia, prescritto quale conseguenza dell’esclusione della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La ritenuta insussistenza dell’aggravante in parola ha altresì comportato l’esclusione della legittimazione attiva di talune delle parti civili costituite; inoltre, è stata il presupposto dell’esclusione della responsabilità degli enti in relazione all’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.


L’integrazione dell’aggravante in oggetto richiede infatti:

  1. che sia stata violata una norma a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (non essendo sufficiente, come ritenuto dalla Corte d’Appello, che l’evento si sia verificato “nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa”);
  2. che l’evento (anche se a danno di soggetto terzo) sia concretizzazione del rischio lavorativo.


Era pertanto doveroso verificare per ciascun imputato se le norme a contenuto cautelare da ognuno violate, con effetto sul meccanismo causale che ha condotto agli omicidi loro ascritti, siano o meno da qualificarsi come norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo, al contrario, le Corti di merito “fuso singoli eventi in un unico complessivo evento, aprioristicamente qualificato “infortunio sul lavoro”, adottando un’errata impostazione generalizzante”.

Da ciò è derivata la carenza di legittimazione attiva degli enti morali di cui era stata ammessa la costituzione come parti civili, sul presupposto che avevano tra i propri scopi statutari la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Inoltre, è conseguenza dell’impostazione adottata dalla Suprema Corte l’impossibilità di riconoscere la fattispecie circostanziale del reato di omicidio per ritenuta insussistenza dell’illecito di cui all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001, circostanza che ha portato la Corte di Cassazione ad annullare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello nella parte in cui veniva affermata la responsabilità delle persone giuridiche con sentenza n. 32899/2021.


La mattina del 25 gennaio 2018 il treno regionale 10452 di Trenord Cremona-Milano Porta Garibaldi, con a bordo trecentocinquanta viaggiatori, è deragliato all’altezza di Pioltello. Oltre duecento persone rimasero ferite e tre di queste morirono.


Il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti del Capo Unità Manutentiva, per i delitti di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, addebitandogli la colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto isolante ammalorato, lungo la linea Milano-Venezia (sentenza n. 1269/2025).

Con riferimento ai medesimi reati, sono stati assolti gli altri tre imputati, perché il Tribunale – in coerenza con l’indirizzo interpretativo già accolto dalla Suprema Corte nella vicenda relativa al disastro ferroviario di Viareggio – ha escluso che le norme cautelari astrattamente violate, il cui rispetto avrebbe evitato il verificarsi del disastro, avessero ad oggetto specifiche cautele antinfortunistiche, ritenendo invece che queste fossero attinenti alla gestione di un rischio ontologicamente diverso, relativo alla sicurezza della circolazione ferroviaria e alla tutela della pubblica incolumità.

Nuovamente, dal mancato riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche, è derivata anche l’assoluzione dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, non essendo stato integrato il reato presupposto di cui all’art. 25-septies.


Alla luce di quanto detto e in conclusione, è doveroso osservare che entrambe le pronunce si sono fondate sulla necessità, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, della cosiddetta doppia causalità della colpa: deve aversi sia la prova dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito sia l’accertamento che l’evento verificatosi corrisponda alla classe di eventi che la regola cautelare violata intendeva evitare (in altre parole, che sia concretizzazione di quello specifico rischio).


Per maggiori informazioni: [email protected].

Marco Amorese

Cecilia Medri

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