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Cartello dei camion: la Corte di giustizia chiarisce i termini di prescrizione dell’azione di danno e i confini dell’applicabilità della presunzione di danno
L’applicazione nel tempo della direttiva 2014/104 relativa alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza ha dato nuovamente filo da torcere alla Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in proposito, nel luglio 2022, con la sentenza Volvo e DAF Trucks (C-267/20). La posta in gioco è alta, poiché più ampia è l’estensione temporale di applicazione della direttiva, più facile sarà per l’attore dimostrare l’esistenza e l’ammontare del danno grazie alla presunzione di danno prevista dalla direttiva stessa.
La Corte afferma che le disposizioni relative ai termini di prescrizione (articolo 10) e alla presunzione dell’esistenza di un danno a seguito di un cartello (articolo 17, paragrafo 2) sono di natura sostanziale. Pertanto, siccome le norme sostanziali non sono retroattive (ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1), le misure nazionali adottate al fine di attuare tali disposizioni non si applicano alle situazioni sorte prima della scadenza del termine di recepimento. Nonostante il punto di riferimento temporale preso in esame sia sempre lo stesso (la data di scadenza del termine di recepimento), la Corte giunge ad esiti differenti per ciascuna delle due disposizioni della direttiva.
Come noto prima dell’introduzione della direttiva, il termine di prescrizione del risarcimento del danno era rimesso al diritto nazionale fintantoché lo stesso garantisse una effettiva tutela del danneggiato. La direttiva ha inteso introdurre una uniformità di approccio a livello eurounitario prevedendo un termine quinquennale che decorresse dal momento della conoscenza da parte del danneggiato del danno o della violazione. Al fine di stabilire se debbano essere applicati tali criteri (posti dall’articolo 10), la Corte adotta il seguente procedimento logico. In primo luogo, individua il punto di partenza del termine di prescrizione previsti dalla vecchia legge nazionale, cioè quella vigente prima della norma di recepimento. Se il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della scadenza del termine di recepimento, come nella fattispecie, al ricorso potrà essere applicato l’articolo 10 della direttiva e, pertanto, i criteri ed i termini dallo stesso previsti.
Per quanto riguarda invece la presunzione di danno prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, la Corte adotta una diversa prospettiva e verifica se la violazione del diritto della concorrenza di cui deriva il danno fosse o meno cessata prima della scadenza del termine di recepimento. In caso affermativo, come nella fattispecie, la Corte ritiene che la situazione si sia consolidata prima della scadenza del termine di recepimento, impedendo così al ricorrente di invocare la presunzione dell’art. 17, paragrafo 2 (rimane salva l’eventuale esistenza di facilitazioni probatorie previste dal diritto nazionale).
In contrasto con quanto deciso in merito alla presunzione di danno, la Corte ritiene meramente procedurale l’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, di garantire che l’onere della prova non sia insormontabile e che i giudici nazionali abbiano il potere di stimare l’ammontare del danno laddove sia provata l’esistenza di un danno la cui quantificazione è molto complessa. Pertanto, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, e azioni di risarcimento proposte dopo l’entrata in vigore della direttiva possono avvalersi di quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 1.
Commento: In sintesi, la qualificazione delle disposizioni della direttiva come sostanziali o procedurali è un compito delicato a causa dell’assenza di indicazioni in tal senso nell’articolo 22 paragrafo 1 della direttiva. La carente formulazione di questo articolo non aiuta i giudici europei le cui decisioni sono spesso criticate per la loro complessità come nel caso Cogeco (C-637/17). Ad esempio, con riferimento all’articolo 17, la Corte ritiene che le disposizioni sull’onere e sul grado di intensità di prova di cui al paragrafo 1 siano puramente procedurali e non sostanziali, a differenza della presunzione stabilita al paragrafo 2. La posizione della Corte rischia di apparire quindi paradossale: prima consente al ricorrente di promuovere un’azione di risarcimento, ma poi gli rifiuta il beneficio della presunzione di danno.
Per quanto a tratti complessa e criticabile, la sentenza Volvo e DAF Trucks ha certamente il merito di chiarire il punto di partenza della prescrizione dell’azione di danno. Infatti, secondo la vecchia legge spagnola, la prescrizione iniziava a decorrere dal momento in cui la vittima era venuta a conoscenza dei fatti generatori di responsabilità. Erano sorti pertanto dubbi in merito al momento in cui si potesse presumere conosciuta in modo sufficiente la violazione. Prendendo spunto dal cartello dei camion, i cui partecipanti sono stati sanzionati dalla Commissione europea nel 2016, la Corte ha definitivamente chiarito che la data da prendere in considerazione è il giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Tale sintesi, infatti, contiene informazioni abbastanza dettagliate sul caso ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, a differenza del semplice comunicato stampa o di altre notizia che non abbiano un adeguato grado di dettaglio.
Marco Amorese
Jeanne Deniau