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27/03/2026
Corte d’Appello di Napoli, sent. 2991/2025 del 10 giugno 2025 – Legittimazione passiva della società figlia per il danno antitrust cagionato dalla madre (cartello dei camion)

Il danneggiato, società di trasporto, agiva per ottenere il risarcimento del danno derivante dal cartello dei camion accertato dalla Commissione europea nel 2016. Tra le società convenute, vi era anche la società figlia – seppur non destinataria della decisione della Commissione – di una delle società danneggianti.


Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società figlia, fondandosi sull’art. 2055 co 1 c.c., secondo il quale la corresponsabilità per un illecito “presuppone una compartecipazione diretta del soggetto, in termini di efficienza causale, rispetto al verificarsi del fatto dannoso”. Non essendo la figlia tra i destinatari della decisione della Commissione, era evidente, secondo il Tribunale, la mancanza di partecipazione della stessa all’intesa anticoncorrenziale e, pertanto, essa non poteva essere ritenuta corresponsabile ai sensi dell’art. 2055 c.c.


La Corte d’appello rigettava l’impugnazione formulata dal danneggiato, facendo leva però su un diverso ragionamento.


La Corte parte dalla nozione di “impresa” secondo la giurisprudenza della CGUE: “la nozione di «impresa» ai sensi dell’art. 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest’ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche”. Ne consegue che l’accertamento che una società appartenente a una siffatta unità economica ha violato l’articolo 101 TFUE implica, ipso iure, una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione. Pertanto – come già stabilito dalla CGUE (sentenza Sumal, C -882/19, del 6 ottobre 2021) – qualora sia stata constatata l’esistenza di un’infrazione anticoncorrenziale in capo alla società madre, “la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile della società figlia di tale società, a condizione che provi che la suddetta società figlia costituisse un’unità economica con la sua società madre”.


A tal fine, la Corte d’appello precisa che il danneggiato deve fornire la prova:

  1. dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche;
  2. dell’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica della società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile;
  3. che la società figlia costituisca un’unità economica con la sua società madre.
Nel caso di specie, il danneggiato non aveva fornito la prova dell’esistenza di tutte le condizioni appena indicate.


Nel dettaglio, il danneggiato si era limitato ad affermare che la società figlia era controllata al 100% dalla capogruppo. Tale circostanza, sebbene provasse l’esistenza di un vincolo giuridico tra le due società, dal quale potevano presumersi anche i vincoli economici ed organizzativi, non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica della controllata e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è responsabile. Anzi, la società figlia aveva affermato di non svolgere attività di produzione, vendita o distribuzione dei veicoli commerciali prodotti dalla controllante, essendo il proprio compito limitato all’esecuzione sul territorio italiano di attività di marketing ed assistenza post-vendita.


Secondo la corte d’appello, vi è pertanto “la prova che l’appellata non ha partecipato direttamente all’attività economica oggetto della sanzione, ossia alla vendita dei veicoli commerciali acquistati dal danneggiato, circostanza che rende l’appellata non responsabile dei danni lamentati dall’appellante, danni che possono essere imputati solo alla società controllante”.


Jeanne Deniau

Marco Amorese


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