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Novità giuridiche dal 7 al 18 settembre 2026
PRIVACY
Cassazione Civile n. 24998 – Procedimento sanzionatorio Garante Privacy
Nel procedimento sanzionatorio del Garante Privacy, il termine di 120 giorni per la notificazione della contestazione ha natura perentoria e decorre dall'accertamento definitivo della violazione, inteso come ponderata valutazione degli elementi acquisiti — non come mera constatazione — previo effettivo contraddittorio con il destinatario. La fase istruttoria precedente non soggiace a termini perentori, ma deve svolgersi senza ingiustificati ritardi, sindacabili secondo criteri di ragionevolezza. L'inosservanza del termine dei 120 giorni estingue l'obbligazione pecuniaria; viceversa, ove la contestazione sia tempestiva, il procedimento per l'ordinanza-ingiunzione resta soggetto al solo termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. n. 689/1981.
Garante Privacy - Provvedimento n. 616 del 3 settembre 2026
Il dossier sanitario aziendale deve essere configurato in modo tale da impedire al personale di visionare lo stato di salute dei colleghi per finalità diverse da quelle di cura.
Il procedimento è scaturito dal reclamo di una dipendente, che era al contempo paziente dell’ente sanzionato, che aveva accertato che una sua collega aveva avuto liberamente accesso al suo dossier sanitario per verificare, durante la pandemia, l’eventuale positività al Covid-19 e pianificare i turni e dunque per finalità organizzative. Il Garante ha dichiarato l’illiceità della condotta posta in essere.
Garante Privacy – Provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza non è ammesso negli spogliatoi, e neanche in nell’area degli armadietti utilizzati dagli utenti di una piscina per custodire i propri effetti personali, luogo caratterizzato da un’elevata aspettativa di riservatezza.
CRISI D’IMPRESA
Cassazione Civile n. 25083 — Fondo di Garanzia MCC e insinuazione al passivo
Il Fondo MCC, dopo aver pagato la banca finanziatrice in esecuzione della garanzia pubblica, si surroga nel relativo credito verso il debitore insolvente e deve farlo valere nella procedura concorsuale in via privilegiata. Le modalità dipendono dalla posizione della banca:
In entrambi i casi il Fondo conserva la collocazione privilegiata del credito originario della banca.
Cassazione civile n. 25399 – Revocatoria fallimentare
Il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, comma 2, l. fall. (oggi art. 166 CCII); di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, comma 1, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo. “È irrilevante che l’atto non abbia arrecato un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbia comportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell’erogazione di liquidità. In questo caso, la revocabilità dell’atto discende dall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi, argomento comune – come osserva parte della dottrina – sia al titolo negoziale del mutuo, sia alla fideiussione, il primo destinato a creare ulteriore passivo in danno degli altri creditori e la seconda volta ad aggravare la garanzia patrimoniale del debitore per debiti altrui”.
Cassazione Civile n. 25523 – Onere della prova del credito da mutuo in sede di verifica del passivo fallimentare
La produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo (Cass. n. 26426/2017). Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base ad un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti, mentre il debitore mutuatario (e, per esso, il curatore) ha l’onere di provare il pagamento delle rate di mutuo scadute prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 3015/2020).
DIFFAMAZIONE ONLINE
Cassazione Penale n. 33124 – Diffamazione a mezzo trasmissione radiotelevisiva e foro competente
In tema di diffamazione commessa col mezzo televisivo e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la competenza per territorio non è regolata dall'art. 8 c.p.p. — che la radica nel luogo di commissione del reato — bensì dall'art. 30, co. 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, che prevede un foro speciale derogatorio: la competenza spetta al giudice del luogo in cui la persona offesa ha la propria residenza.
PENALE D’IMPRESA
Cassazione Penale n. 33216 — Bancarotta fraudolenta — Aggravante della pluralità di fatti
La sentenza affronta l'aggravante ex art. 219, co. 2, n. 1, l.fall. — oggi art. 326, co. 2, lett. a), CCII — applicabile quando il colpevole abbia commesso più fatti tra quelli previsti agli artt. 216 (bancarotta fraudolenta, oggi art. 322 CCII), 217 (bancarotta semplice, oggi art. 323 CCII) e 218 l.fall. (ricorso abusivo al credito, oggi art. 325 CCII). La Cassazione ribadisce che:
Nel caso di specie, all'imputato erano contestati bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione di attività aziendali) e bancarotta fraudolenta documentale (per irregolare tenuta delle scritture contabili), entrambe riferibili allo stesso fallimento e in assenza di espressa contestazione dell'aggravante: la Corte ha nondimeno ritenuto quest'ultima applicabile.
Cassazione penale n. 33583 - Bancarotta fraudolenta — Responsabilità dell'amministratore di diritto in presenza di amministratore di fatto
Secondo il consolidato orientamento, l'amministratore meramente formale risponde dei fatti di distrazione commessi dall'amministratore di fatto solo ove ne abbia avuto consapevolezza diretta o eventuale, non potendo la sua posizione di garanzia formale trasformarsi in un titolo di responsabilità di posizione.
La Corte precisa, tuttavia, che la presenza di un amministratore di fatto non è di per sé incompatibile con l'effettività del ruolo gestorio dell'amministratore di diritto, potendo i due operare in concorso in un quadro di comune consapevolezza. Quanto alle singole ipotesi, la responsabilità del testa di legno è pienamente configurabile per la bancarotta documentale, stante il suo personale obbligo di tenuta delle scritture; non altrettanto per la distrazione, rispetto alla quale non opera la presunzione di dolosa sottrazione e occorre verificare la concreta consapevolezza dell'operazione illecita. A tal fine, il dolo anche eventuale è sufficiente.
SOCIETÀ
Cassazione Civile n. 25256 – Arbitrario societario
La disciplina dell’arbitrato societario (che deroga al principio secondo il quale la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio, e prevede che il lodo che decide una controversia sociale esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i soci, anche se non hanno materialmente partecipato al procedimento arbitrale, presupponendo una struttura organizzativa contrassegnata dall’interesse unitario della società) opera esclusivamente nell’ambito delle società e non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo.
REATI TRIBUTARI
Cassazione penale n. 33683 – Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati tributari
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto nell'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 il comma 3-ter, che individua gli indici che il giudice deve valutare in modo prevalente ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. ai reati tributari: l'entità dello scostamento rispetto alla soglia di punibilità, l'integrale adempimento mediante rateizzazione concordata con l'Erario, l'entità del debito tributario residuo in corso di estinzione e la situazione di crisi d'impresa ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a), CCII. Trattandosi di norma penale di favore (causa di non punibilità fondata sulla particolare tenuità del fatto specifica per i reati tributari) essa trova retroattiva applicazione ai processi in corso.
CIVILE
Cassazione Civile n. 25519— Nullità ipoteca per incertezza sull'identificazione dell'immobile
Gli unici errori della nota di iscrizione ipotecaria suscettibili di determinarne la nullità ex art. 2841 c.c. — non emendabili con lo strumento della rettifica — sono quelli che ingenerano incertezza su elementi essenziali: identità del debitore e del creditore, ammontare del credito e identificazione del bene gravato; le omissioni o inesattezze su elementi diversi sono invece sanabili (Cass. n. 22534/2023).
Nel caso di specie, la CTU aveva accertato che il fabbricato risultava traslato e ruotato di diversi metri rispetto alla mappa catastale, sicché l'ipoteca era stata iscritta su una particella diversa da quella su cui ricadeva in gran parte l'immobile — entrambe di proprietà della ricorrente — rendendo impossibile stabilire su quale delle due si intendesse iscrivere la garanzia. La Corte ha altresì escluso che l'indicazione dei confini catastali valesse a superare tale incertezza, non annoverando l'art. 2826 c.c. i confini tra gli elementi identificativi rilevanti ai fini dell'iscrizione.