La composizione negoziata nel correttivo ter del Codice della crisi e dell'impresa

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07/10/2024

La composizione negoziata nel correttivo ter del Codice della crisi e dell'impresa

Entrato in vigore il 28 settembre scorso, il D.Lgs 136/2024 contiene una serie di modifiche ed integrazioni al CCII. Particolarmente incisive sono le novità sullo strumento della composizione negoziata della crisi:


Condizioni di accesso alla procedura

Originariamente aperta all’imprenditore in situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, il nuovo art. 12 CCII chiarisce che possono accedere alla composizione negoziata sia (i) l’impresa in situazione di mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario sia (ii) quella già in stato di crisi o di insolvenza.


Domanda di acceso alla procedura

Il decreto correttivo precisa che i bilanci che deve inserire l’imprenditore sulla piattaforma al momento della presentazione dell’istanza sono bilanci approvati. In mancanza, vanno inseriti i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 gg prima della presentazione dell’istanza (art. 17 co 3 lett. a) e a) -bis).

Di fronte alle difficoltà di ottenere tempestivamente le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi, l’imprenditore può ora inserire nella piattaforma una dichiarazione con la quale attesta di averle richieste almeno 10 gg prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto (art. 17 co 3-bis).


Ruolo, indipendenza e compenso dell’esperto

Ai fini della scelta dell’esperto, il nuovo art. 13 co 5 prevede che lo stesso debba aggiornare periodicamente il proprio curriculum vitae, con indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito.

Ormai, l’esperto può essere sostituito non solo (i) in caso di osservazioni presentate dalle parti circa la sua indipendenza (come già previsto dall’art. 17 co 6), ma anche (ii) qualora l’imprenditore e almeno due parti interessate formulino osservazioni sull’operato dell’esperto.

L’art. 16 co 2-bis CCII introduce in capo all’esperto l’obbligo di dare conto, nei pareri richiestigli, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere per agevolare le trattative.

Viene anche precisato che l’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata – attività derivante dalle trattative e dal loro esito – rientra nell’incarico conferitogli e non costituisce attività professionale, esulando quindi dal divieto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore durante i seguenti due anni dall’archiviazione della composizione negoziata (art. 16 CCII).

Per quanto riguarda il compenso dell’esperto, il nuovo art. 25-ter CCII:


  • consente un aumento non in tutti i casi di successo della procedura, bensì solo laddove tale esito positivo sia dovuto alla sua opera;
  • prevede un compenso compreso tra 500€ e 5.000€ – a seconda delle dimensioni dell’impresa e della complessità della documentazione esaminata – qualora l’imprenditore non compaia davanti all’esperto o qualora non vi siano prospettive di risanamento (contro il previgente importo fisso di 500€);
  • precisa che è nullo l’accordo tra imprenditore ed esperto volto alla determinazione del compenso se interviene prima di 120 gg decorrenti dalla data di convocazione del debitore ex art. 17 co 3 CCII, salvo che le trattative si concludano prima.


Misure protettive

Il nuovo art. 18 co 1 chiarisce la portata delle misure protettive del patrimonio nell’ambito della composizione negoziata. L’imprenditore può chiederne l’applicazione nei confronti di (i) tutti i creditori (ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari), (ii) ma anche in maniera selettiva nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.

Le banche e gli intermediari finanziari nei cui confronti operano le misure protettive non possono revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, salvo che non dimostrino che tale revoca o sospensione sia dovuta all’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Inoltre, il legislatore riduce da 30 a 20 giorni il termine per la pubblicazione nel registro delle imprese – sempre a carico dell’imprenditore – del numero di ruolo del procedimento instaurato per l’applicazione delle misure protettive (art. 19 co 1 CCII).

Il correttivo chiarisce all’art. 19 comma 5 CCII che la richiesta di proroga può provenire anche dal debitore e non solo dalle parti interessate.


Doveri delle banche e degli intermediari finanziari

Viene ribadito con il D.Lgs 136/2024 l’obbligo per le banche ed intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, con l’aggiunta che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito (art. 16 co 5 CCII). Ne consegue che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

Ciò non impedisce però alle banche di revocare o sospendere le linee di credito in forza dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. In tal caso la sospensione va comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche.


Prededuzione

Il legislatore amplia l’ambito di applicazione della prededuzione di cui all’art. 22 co 1 lett. a) CCII alla contrattazione di finanziamenti in qualsiasi forma, includendo così anche la emissione di garanzie oppure la riattivazione delle linee di credito sospese.

È anche da segnalare la precisazione introdotta al comma 1-ter secondo cui la prededucibilità opera qualunque sia l’esito della composizione negoziata.


Transazione fiscale

La novità probabilmente più importante che il decreto correttivo introduce con l’art. 23 co 2-bis CCII è la possibilità per l’imprenditore di proporre una transazione fiscale nel corso delle trattative. Tuttavia, rispetto alla disciplina di cui all’art. 63, questo accordo transattivo può essere concluso soltanto con le agenzie fiscali o l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con l’esclusione quindi dei contributi previdenziali e assicurativi. Vanno allegati alla proposta di transazione due relazioni: (i) la prima redatta da un professionista indipendente che attesta la convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; e (ii) la seconda redatta dal soggetto incaricato della revisione legale – o, in mancanza, da un revisore legale iscritto nell’apposito registro – sulla completezza e veridicità dei dati aziendali.

L’accordo, sottoscritto dalle parti, va poi comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale competente, il quale verifica soltanto la regolarità della documentazione allegata.


Conclusione delle trattative

Con riferimento alla conclusione delle trattative, l’art. 23 CCII ha subito qualche modifica:

  • i contratti di cui al comma 1 lett. a) possono essere conclusi non solo con uno o più creditori, ma anche con una o più parti interessate all’operazione di risanamento;
  • per gli accordi di cui al comma 1 lett. c) è sufficiente che siano sottoscritti dai soli creditori aderenti (e non già da tutti i creditori), e possono anche aderirvi altre parti interessate all’operazione di risanamento;
  • la percentuale di adesione dei creditori all’accordo di ristrutturazione – quale soluzione alternativa ai sensi del comma 2 lett. b) – viene ridotta al 60% se (i) il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto (come già previsto) oppure se (ii) la domanda di omologazione viene proposta nei 60 gg successivi alla comunicazione all’imprenditore della relazione finale con la quale la composizione negoziata viene archiviata;
  • le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire sia durante le trattative che dopo la conclusione della composizione negoziata.

Misure premiali

Il nuovo art. 25-bis co 4 estende la durata del piano di rateazione che può essere concesso dall’Agenzia delle entrate – in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo o del contratto di cui all’art. 23 co 1 lett. a) e c) – fino ad un massimo di 120 rate mensili ove ricorra una comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.

Il correttivo amplia altresì gli effetti fiscali della pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23 co 1 lett. a) e c) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti – conclusi all’esito delle trattative – prevedendo l’applicazione dell’art. 26 co 3-bis del D.P.R. 633/1972.


Per maggiori informazioni sulla riforma e sulle applicazioni pratiche dello strumento, [email protected].


Marco Amorese

Jeanne Deniau

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