La legge francese sul dovere di diligenza delle imprese, n. 2017-399 del 27 marzo 2017

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06/12/2022

La legge francese sul dovere di diligenza delle imprese, n. 2017-399 del 27 marzo 2017

Prima ancora di essere considerato dall’Unione europea, il legislatore francese ha introdotto uno specifico dovere di diligenza per le società holding (un tempo considerato soft law) nel suo diritto positivo. Tale dovere diverrà presto parte del quadro legislativo europeo, essendo attualmente oggetto di una proposta di direttiva, disponibile sul sito .

Ma cosa contiene esattamente la legge francese relativa al dovere di diligenza (legge n°2017-399 del 27 marzo 2017) e a quali aziende si applica?

Innanzitutto, questo dovere di diligenza riguarda solo le società con sede in Francia e che superano determinate soglie che sono: almeno 5.000 dipendenti nella società madre e nelle sue filiali francesi, o almeno 10.000 dipendenti nella società madre e nelle sue filiali francesi o straniere.


In secondo luogo, l’articolo L225-102-4 del Codice commerciale francese obbliga tali società madri a predisporre un piano programmatico di due diligence che includa misure per identificare i rischi e prevenire gravi violazioni dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone, sia per le proprie attività che per quelle delle società controllate. Il piano di diligenza, accessibile al pubblico, deve quindi contenere una mappa dei rischi, procedure per la valutazione periodica della situazione delle filiali, dei subcontraenti o dei fornitori, un meccanismo di allerta e di raccolta delle segnalazioni sull’esistenza di rischi, un sistema di monitoraggio delle misure attuate, ecc.


In caso di mancato rispetto della procedura di diligenza, possono essere esperite due tipologie di azioni: una preventiva (prevista dall’articolo L225-102-4) e l’altra tesa ad accertare la responsabilità (articolo L225-102-5 dello stesso Codice). Da un lato, grazie all’articolo L225-102-4 del Codice commerciale francese, chiunque abbia interesse ad agire può metterela società in mora affinché essa adempialeproprie obbligazioni entro tre mesi. In difetto, il tribunale competente può ordinare alla società convenuta, con irrogazione di una sanzione pecunaria, di adempiere tali obblighi. D’altra parte, ai sensi dell’articolo L225-102-5 dello stesso Codice, la società può essere ritenuta civilmente responsabile (a norma dell’articolo 1240 del Codice civile francese), al fine di riparare gli impatti dannosi dell’inadempienza. Infine, va ricordato che la sanzione pecuniaria civile inizialmente prevista per le imprese inadempienti è stata dichiarata incostituzionale dal Consiglio costituzionale francese, data la mancanza di precisione circa la definizione degli obblighi.


Queste disposizioni sono state recentemente oggetto di attenzione nel contesto del caso BNP Paribas, che è stata messa in mora nell’ottobre 2022 da diverse ONG. Queste ultime hanno criticato il colosso bancario per non aver rispettato il suo dovere di diligenza, ai sensi del diritto francese, in particolare per il suo scarso coinvolgimento nella lotta attiva contro la deforestazione. Infatti, BNP Paribas finanzia operatori coinvolti – secondo gli attori – nella deforestazione della foresta amazzonica. La nuova versione dell’articolo L225-102-4 del Codice commerciale francese (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024) richiede alle “società che producono o commercializzano prodotti derivati dall’attività agricola o forestale” di includere nel loro piano di diligenza misure “per identificare i rischi e prevenire la deforestazione”. Ulteriori spunti sul nuovo corpus normativo potranno venire dal procedimento contro TotalEnergies in relazione al suo progetto di oleodotto in Tanzania (progetto EACOP), la cui prima udienza è prevista per dicembre 2022.


Dal punto di vista eurounitario, la proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, presentata nel febbraio 2022, riprende in linea di massima gli stessi obblighi: integrazione del dovere di diligenza nelle politiche aziendali (articolo 5 della proposta) e la sua comunicazione al pubblico (articolo 11), individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali (articolo 6), prevenzione e mitigazione di questi ultimi (articolo 7) e istituzione di una procedura di reclamo (articolo 9) che può essere presentata non solo dalle persone che effettivamente o potenzialmente colpite, ma anche da sindacati o organizzazioni della società civile. Allo stesso modo, seguendo l’esempio del diritto francese, l’articolo 22 della proposta prevede il sorgere della responsabilità civile delle società interessate. Inoltre, l’articolo 20 incoraggia gli Stati membri ad introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, nonché sanzioni finanziarie basate sul fatturato. Anche in questo caso, per motivi di trasparenza, le decisioni prese dalle autorità nazionali di controllonelle cui viene inflitta una sanzione vanno pubblicate.


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Marco Amorese

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