Seleziona una pagina

IVA e compensi professionali percepiti dopo la cassazione dell’attività

Cass. S.U. 8059/16

Con la Sentenza n. 8059/2016, le Sezioni Unite, chiamate ad esprimersi sull’assoggettabilità o meno ad IVA dei compensi percepiti dal professionista dopo la cessazione della propria attività ma relativi a prestazioni eseguite nell’ambito della stessa, hanno recentemente affermato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”.

Alla base di tale principio la distinzione concettuale tra “fatto generatore” ed “esigibilità” dell’imposta e l’obbligo di un’interpretazione dell’art. 6, co. 3 d.p.r. 633/1972 conforme alle indicazioni emergenti dalla disciplina comunitaria.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva ritenuto illegittimo il recupero IVA operato dall’Agenzia su un compenso professionale percepito dal contribuente nel 2002 per una prestazione effettuata prima della cessazione della propria attività di architetto, intervenuta nel 1997, rilevando la carenza della qualifica di professionista al momento della riscossione.

In particolare, l’Agenzia lamentava che tale sentenza non avesse considerato che una prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA al momento della sua esecuzione, resta certamente tale anche se il relativo corrispettivo venga conseguito dopo la cessazione dell’attività professionale nell’ambito della quale la prestazione è stata effettuata.

La causa veniva rimessa alle Sezioni Unite.

La decisione

Le Sezioni Unite evidenziano innanzitutto come gli Stati membri possano derogare alla disciplina comunitaria con riguardo alle condizioni di esigibilità dell’IVAma non anche in merito all’identificazione del fatto generatore dell’imposta, che, secondo l’ordinamento comunitario, è una nozione concettualmente autonoma e distinta da quella dell’esigibilità dell’imposta, ed è ancorato alla cessione del bene o prestazione del servizio e non al pagamento del relativo corrispettivo.

Ne deriva che l’art. 6 co. 3 d.p.r. 633/1972 non può che essere letto, in doverosa aderenza alla disciplina europea, nel senso di ritenere, quale presupposto impositivo, non il pagamento del compenso -che, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, costituisce mera condizione di esigibilità (e termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione)-, ma il materiale espletamento dell’operazione.

Al verificarsi del fatto generatore dell’imposta (e suo presupposto oggettivo) ricorre dunque necessariamente anche il relativo presupposto soggettivo.

Del resto -osserva la Suprema Corte-, tale soluzione è imposta anche dalla necessità di garantire il pieno rispetto del principio di neutralità fiscale dell’IVA -atteso che solo con l’assoggettabilità ad IVA dei compensi di cui si discute si risponde all’esigenza di impedire la sottrazione al prelievo sul consumo del valore aggiunto relativo ad operazione di prestazione di servizi, che, inquadrata in regime fiscale IVA, ha partecipato delle detrazioni d’imposta sugli acquisti “a monte”-, e trova pieno riscontro nel principio generale di effettività -secondo cui l’applicazione della disciplina IVA, dipendendo unicamente dalla sussistenza di presupposti di fatto, non può essere in alcun modo condizionata da fattori meramente formali, quali la dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/72 (definita di carattere “anagrafico”) e la dismissione della partita IVA (di natura puramente strumentale).