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Cessione d’azienda e revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dall’imprenditore alienante prima della cessione.

Con l’ordinanza interlocutoria 8090/2016 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha richiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulla questione relativa alla responsabilità dei debiti derivanti dall’esercizio di un’azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto pagamenti ricevuti da un imprenditore prima di cedere l’azienda.
Il Collegio, nell’esaminare il ricorso presentato avverso una pronuncia della Corte d’appello di Bologna, ha rilevato che è controverso se l’atto di conferimento di un’azienda in un’altra società determina il trasferimento alla società conferitaria anche dei debiti futuri nascenti dall’accoglimento dell’azione revocatoria, i cui presupposti tuttavia sussistano antecedentemente all’operazione di cessione.
Nel merito, la società ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto l’inefficacia, ai sensi dell’art 67 comma 2 L.F., dei pagamenti effettuati da un’impresa poi sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, in favore di una società in seguito incorporata per fusione nella società ricorrente.
Secondo una tesi, la società cessionaria non risponde dei debiti derivanti dall’accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto, avendo tale azione natura costitutiva, i debiti dalla stessa derivanti sono sopravvenuti alla cessione dell’azienda e, come tali, non rientrano tra i debiti di cui è chiamato a rispondere il cessionario, ai sensi dell’art 2560 comma 1 c.c.
La Suprema Corte, nella motivazione della pronuncia in esame, ha rilevato che è controverso se l’art 2560 c.c. comprenda anche il trasferimento delle passività aziendali sopravvenute in capo all’acquirente dell’azienda o se delle stesse debba rispondere il cedente quale obbligato principale.
In merito, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che le passività aziendali si trasferiscano con l’azienda in capo all’acquirente, in quanto l’azienda è considerata universitas iuris, inclusiva dei rapporti passivi e attivi ad essa pertinenti (Cass. 1758/2012; Cass. 4482/2010). Di diverso avviso è un contrapposto e minoritario orientamento giurisprudenziale, secondo cui la previsione dell’art 2560 c.c. non determina un trasferimento della posizione debitoria sostanziale, in quanto il debitore effettivo rimane colui al quale è imputabile il fatto costitutivo del debito (Cass. 20153/2011).
Soltanto in ambito bancario, la giurisprudenza di legittimità è giunta a ritenere ammissibile il fenomeno traslativo delle passività aziendali sopravvenute, in applicazione di quanto previsto dall’art 58 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario) (Cass.n. 22199/2010).
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha rimesso alle sezioni unite la risposta circa la possibilità di riconoscere un effetto traslativo, analogo a quello previsto ex lege per la cessione in ambito bancario, anche alle altre ipotesi di cessione di aziende commerciali, nelle quali l’atto di cessione non disciplini espressamente tale profilo, ma preveda, come nel caso esaminato dalla Corte, che la società conferitaria subentri in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenute, in virtù dell’accollo cumulativo previsto dall’art 2560 c.c.