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La Corte UE chiarisce gli obblighi informativi del prestatore di servizi di pagamento

Con una pronuncia del 25.01.2017 (C-375/15) la Corte UE ha interpretato gli artt. 41, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.11.2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, in combinato disposto con l’art 4, punto 25 della medesima direttiva, chiarendo che le modifiche delle informazioni e delle condizioni relative a tali servizi, nonché le modifiche dei contratti quadro che disciplinano i medesimi, possono essere trasmesse dal prestatore dei servizi all’utente, anche mediante l’utilizzo di una casella di posta elettronica integrata in un sito di servizi bancari online. La Corte ha ritenuto che detto strumento può essere equiparato ad un supporto durevole, secondo la definizione prevista dalla direttiva in esame (art.4, punto 25), soltanto quando ricorrono due condizioni:

  • che il sito internet permetta all’utente di memorizzare le informazioni a lui dirette e di potervi accedere e riprodurle per un periodo di congrua durata, senza possibilità di modifica unilaterale del contenuto da parte del professionista;

  • che nell’ipotesi in cui l’utente, al fine di prendere conoscenza delle informazioni, sia obbligato a consultare il sito internet, la trasmissione delle informazioni deve essere accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi, al fine di portare a conoscenza dell’utente la disponibilità delle informazioni sul sito.

Con tale pronuncia la Corte ha esteso la nozione di supporto durevole, ritenendo che anche la casella di posta, in presenza di particolari condizioni, possa, al pari di CD-ROM, DVD, Floppy e supporti cartacei, garantire la fruibilità delle informazioni dirette all’utente dei servizi di pagamento e la riproduzione immutata delle stesse per un periodo di tempo adeguato, esigenze poste a tutela della trasparenza delle condizioni e dei requisiti applicati ai servizi di pagamento.