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Much ado about nothing. La nota di variazione deve attendere il riparto.

Come noto, l’articolo 1, commi 126 e 127 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. ‘Legge di Stabilità 2016’) era intervenuto a modificare l’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, che regola le variazioni in aumento o in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA, nei casi di mancato pagamento dei corrispettivi.

La novità principale era rappresentata dalla possibilità di recuperare l’IVA impagata mediante l’emissione di una nota in variazione all’apertura della procedura, senza dovere attendere il piano di riparto del fallimento. La misura era molto attesa ma, per ragioni di equilibrio finanziario, ne era stata limitata l’applicabilità alle procedure aperte dopo il 31 dicembre 2016.

Le esigenze di cassa sono tuttavia state fatali all’entrata a regime della innovazione normativa. La legge di bilancio 2017 (L.232/2016 co.567), infatti, ha abrogato la norma prima ancora che la stessa fosse applicabile. Le imprese dovranno pertanto continuare ad attendere il mancato riparto prima di potere emettere una nota  di variazione IVA.

Vedi i testi a confronto dell’Art. 26 D.P.R. 633/72