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L’anomalia nei termini di pagamento utilizzati tra le parti impedisce l’esenzione dalla revocatoria

Con una sentenza pubbicata in data 7 dicembre 2016 (Cass. Civ. 7 dicembre 2016 n. 25162), la Corte di cassazione ha finalmente preso posizione sulla nozione consegnata dall’art. 67 co. 3 lettera (a) che, come noto, esonera da revocatoria i pagamenti ricevuti nei “termini d’uso”.

La nozione di “termine d’uso” è stata interpretata variabilmente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, facendo riferimento sia agli usi di settore, sia agli usi intercorsi tra le parti.

La Corte di cassazione nella pronuncia di dicembre ha aderito alla tesi secondo cui primario criterio interpretativo circa la sussistenza di un pagamento nei termini d’uso debba essere il rapporto intercorso tra le parti nel corso del tempo, acquisendo pertanto particolare rilievo la modifica di condizioni contrattuali o modalità di pagamento che possono essere sintomatici della consapevolezza dell’incipiente insolvenza.